Il meccanismo del reverse charge nelle vendite al dettaglio dal prossimo 1 aprile.

Dal prossimo 1 aprile, il meccanismo del reverse charge, di cui all’art.17 c.6 del DPR 633/72, sarà applicato alla cessione di telefoni cellulari e di componenti di personal computer; pertanto, il soggetto che per effetto dell’inversione contabile è tenuto al versamento dell’IVA è l’acquirente.

La procedura era inizialmente rivolta sia al commercio all’ingrosso sia al commercio al dettaglio; tuttavia, è intervenuta in merito l’Amministrazione finanziaria che con la Circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010 ha fornito indicazioni precise agli operatori individuando l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge, i soggetti esclusi e la decorrenza delle nuove regole.

Ambito applicativo

Con la decisione del Consiglio Europeo n. 2010/710/UE del 22 novembre 2010 l’Italia era stata autorizzata a designare come debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario (acquirente), in deroga al principio generale, secondo il quale il debitore nei confronti dell’Erario è colui che effettua la cessione (venditore). I beni oggetto di cessione e per i quali viene considerato soggetto passivo l’acquirente sono:

–         telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

–         dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

In questo particolare ambito oggettivo, quindi, l’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, diventi obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente, con lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta e di contribuire al contrasto di frodi fiscali.

Pertanto, i cedenti dei beni di cui sopra sono obbligati all’emissione di fattura senza addebito dell’imposta, in base a quanto stabilito dagli artt. 21 e segg. del DPR 633/72 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile (art.17 c.6 lett. c) DPR 633/72). Successivamente, l’acquirente deve integrare la fattura, indicando aliquota e relativa imposta, annotandola nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero entro 15 gg. dal riferimento e con riferimento al relativo mese. La fattura deve essere annotata anche nel registro degli acquisti.

Esclusioni

La novità riguarda l’esclusione dall’applicazione del reverse charge per le cessioni di beni effettuate nel commercio al dettaglio. Sono esclusi da tale applicazione i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi, che pur se esonerati dal versamento dell’IVA e dagli altri adempimenti relativi alla disciplina IVA ad eccezione della numerazione conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali e degli obblighi relativi alle operazioni Intra-Ue, rimangono comunque obbligati alla certificazione del corrispettivo che dovrà essere adempiuto dal cedente senza l’indicazione dell’addebito dell’imposta.

Qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni di cui trattasi, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e successivo versamento dell’imposta entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è effettuata.

In sintesi:

–         in caso di vendita all’ingrosso: l’IVA è versata dal fornitore mediante l’applicazione dell’inversione contabile

–         in caso di vendita al dettaglio: l’IVA è versata dal fornitore e detratta dall’acquirente se soggetto passivo d’imposta.

Decorrenza

La decorrenza di applicazione del nuovo meccanismo è fissata al 1 aprile 2011. Da tale data queste operazioni si aggiungono a quelle che già sono assoggettate al regime, ai sensi dell’art.17 c. 6 del DPR 633/72 (prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, compresa la manodopera; cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali di cui all’art. 10 c.8-ter , lett. a) e b) dello stesso DPR).

Nei modelli Unico e IVA annuale 2012 saranno previsti degli appositi campi da compilare per la distinzione di tali operazioni attive e passive, con lo scopo di poter effettuare efficaci procedure di controllo.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge, la Circolare 59/E stabilisce la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 6 c.9-bis del D.Lgs. 471/97, la quale, tra l’altro, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di euro 258, a carico del cessionario che non la assolve. La stessa sanzione è applicabile al cedente che irregolarmente addebita l’imposta in fattura e ne omette il versamento. In questo caso, quindi, esiste una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento di sanzione e imposta.

Se invece l’imposta è  assolta dal cessionario ovvero dal cedente, anche irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione, è applicata una sanzione amministrativa pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta.

 

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN