Decreto sviluppo: possibile la dichiarazione integrativa per i crediti a rimborso

L’art.7 c. 1 lett. g) del Decreto Legge n.70/2011 (Decreto sviluppo) ha introdotto una novità relativa alla compensazione dei crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico e dalla dichiarazione IRAP.

Secondo il Legislatore, infatti, il soggetto che in dichiarazione ha optato per la richiesta a rimborso del credito, potrà modificare la propria decisione presentando una dichiarazione Integrativa entro 120 giorni dal termine di presentazione di Unico e della dichiarazione IRAP, e cioè entro il 28 gennaio dell’anno successivo (120 gg. dal 30 settembre, termine di presentazione della dichiarazione ordinaria).
I crediti che emergono dal modello Unico sono normalmente indicati nel quadro RX, dove è possibile effettuare la scelta di utilizzo delle imposte a credito e/o delle eccedenze di versamento a saldo. Con la compilazione del quadro RX, infatti, i crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso oppure utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute.

I crediti del invece derivano dalla dichiarazione IRAP sono indicati nel quadro IR della stessa al rigo IR30 – dove va indicato il credito di cui si chiede il rimborso –  e al rigo IR31 – dove va indicato il credito da utilizzare in compensazione.
L’art.7 c.1 lett. g) del Decreto sviluppo autorizza la possibilità di cambiare tale decisione anche dopo la presentazione di Unico o della dichiarazione IRAP, convertendo in compensazione le somme precedentemente richieste a rimborso, come risultano delle dichiarazioni.

Di conseguenza, è stato modificato l’art.2 del DPR 322/1998, al quale è stato aggiunto il comma 8-ter che prevede la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione ordinaria. In questo modo, il contribuente può optare per una scelta diversa di utilizzo del credito e cioè passare dal rimborso alla compensazione, anche orizzontale, del credito d’imposta.

È importante evidenziare che, secondo quanto dettato dal Decreto, è possibile solamente convertire il rimborso del credito in compensazione e non viceversa.
Condizione fondamentale per poter effettuare la conversione è che il rimborso richiesto non sia stato erogato nemmeno in parte.

In assenza di ulteriori specifiche, i crediti per i quali è possibile fare la conversione risultano essere quelli derivanti dalle imposte dirette e IRAP; appare ad oggi esclusa la possibilità di procedere con tale conversione in riguardo ai crediti IVA.