Il Redditometro non poggia sul contradditorio

Come noto, con l’introduzione della manovra correttiva 2010, il legislatore ha ridisegnato la disciplina relativa all’accertamento sintetico e quella riguardante il redditometro. Il D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, infatti, ha riformulato quasi completamente l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 con l’obiettivo di potenziare gli strumenti rivolti a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.

I motivi principali che hanno spinto alla definizione del nuovo redditometro devono essere ricondotti:

  • all’obsolescenza del precedente sistema, basato su tipologie di spesa al giorno d’oggi non più significative;
  • alla necessità di ridurre l’evasione fiscale, attraverso strumenti accertativi di reddito.

Prima del varo della manovra estiva 2010, gli indici di spesa presi in considerazione erano essenzialmente:

  • aeromobili;
  • navi e imbarcazioni da diporto;
  • autoveicoli;
  • altri mezzi di trasporto a motore;
  • roulotte;
  • residenze principali e secondarie;
  • collaboratori familiari;
  • cavalli da corsa o da equitazione;
  • assicurazioni.

In base a quanto riportato nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 78/2010, l’aggiornamento dell’elenco dei beni sopra citato si è reso necessario perché tali beni non sono più indicativi della reale capacità di spesa dei contribuente.

Pertanto, è stato precisato che, da un lato, saranno individuati nuovi elementi induttivi di spesa e, dall’altro, si terrà conto anche dell’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale.

Un ulteriore decreto dovrà, infine, fissare altri indicatori
e, con ogni probabilità, tenere conto anche delle tipologie previste dalla Guardia di Finanza con la circolare n. 1 del 29 dicembre 2008:

  • pagamento di consistenti rate di mutuo;
  • pagamento di canoni di locazione per unità immobiliari di pregio o auto di lusso e natanti da diporto;
  • pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
  • spese per la ristrutturazione di immobili;
  • spese per arredo di lusso;
  • pagamento di quote di iscrizione a circoli esclusivi;
  • pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
  • assidua frequentazione alle case di gioco;
  • partecipazione ad aste;
  • frequenti viaggi e crociere;
  • acquisto di beni pregiati (esempio quadri, gioielli, sculture, etc …);
  • hobby particolarmente costosi come il rally e le gare di motonautica.

La nuova normativa innanzi richiamata potrà essere applicata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto, alla data del 31 maggio 2010, il termine per la presentazione della dichiarazione.

Ne deriva che, per i periodi d’imposta antecedenti il 2009, purché ancora accertabili, continueranno a essere applicate le disposizioni antecedenti alla manovra correttiva 2010.

Il professionista, pertanto, dovrà necessariamente destreggiarsi tra due discipline che “coabiteranno” almeno per i periodi d’imposta (antecedenti al 2009) per cui non sono scaduti i termini per l’accertamento. Con particolare riferimento a tali periodi d’imposta, preme sottolineare che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:

  • quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.

Si ricorda che i suddetti termini, nel caso di mancata adesione ai condoni fiscali, di cui alla legge n. 289/2002, con riferimento ai periodi d’imposta condonabili, sono prorogati di due anni.

È chiaro, pertanto, che nei prossimi mesi ci si troverà in un periodo di transizione, nel quale, a seconda delle annualità che saranno oggetto di accertamento da parte dell`amministrazione, il professionista dovrà seguire una diversa disciplina sia in termini di calcolo che in termini di vero e proprio funzionamento dello strumento.

Con riguardo all’accertamento da redditometro, nel testo precedente a quello modificato dal D.L. n. 78/2010, è l’Ufficio a dover verificare la disponibilità di determinati beni e servizi e l’accertamento del maggior reddito si verifica solo se:

  • lo scostamento del reddito accertabile mediante il redditometro rispetto al dichiarato è almeno pari ad un quarto;
  • la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall’Ufficio si manifesta per almeno due periodi d’imposta.

Da ultimo, è opportuno segnalare che, sulla base del testo ante riforma, l’Ufficio non ha alcun obbligo di avviare il contraddittorio con il contribuente.

Invero, la Circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, invita in ogni caso gli uffici ad avvalersi del contraddittorio preventivo. Si ricorda, infatti, che lo Statuto del Contribuente ha introdotto significative innovazioni nell’ambito del rapporto tra “Amministrazione finanziaria e contribuente, aumentando le garanzie e i diritti di quest’ultimo e incentivando il contraddittorio tra le parti.

In particolare, l’art. 12 della L. n. 212/2000 rubricato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche” stabilisce che il mancato rispetto dell’obbligo del contraddittorio comporta un’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria anche sulla base dell’art. 10 del medesimo Statuto, il quale impone il rispetto dei principio di correttezza, affidamento e buona fede.

Il “contraddittorio preventivo”, quindi, dovrebbe essere la “regola” nel procedimento di accertamento dei tributi.

Detto principio, peraltro è desumibile, anche se indirettamente, da taluni recenti pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 18 dicembre 2009, n. 26635), in cui, a proposito di applicazione di parametri e studi di settore, la Suprema Corte sembra voler rinvenire nel “sistema” un principio generale di attivazione del “contraddittorio preventivo”. Si segnala, tuttavia, che il contraddittorio non è obbligatorio per legge e che le circostanze in base alle quali il reddito è rideterminato dall’Amministrazione finanziaria non devono essere preventivamente contestati al contribuente.