Black List: le risposte dell’Agenzia delle Entrate – Circolare 28/E 21 Giugno

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28/E pubblicata lo scorso 21 giugno, in risposta ad una serie di quesiti di varia natura, fornisce alcune interpretazioni a seguito di domande relative alla Comunicazione dati Paesi Black List.

Più precisamente, al punto 2.8 della Circolare stessa, viene chiarito che, in caso di importazione di beni da un Paese Black List, nel modello si dovranno inserire i dati contabili della bolletta doganale e non quelli della fattura rilasciata dal fornitore, anche se nella maggioranza dei casi i dati non coincidono.

Nel caso, invece, di reintroduzione di beni nello Stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva precedentemente esportati, viene chiarito che l’operazione, se pur collegata a quella precedentemente effettuata e per la quale era già stata presentata la relativa Comunicazione, se effettuata verso Paesi Black List viene considerata autonoma rispetto all’originaria. Pertanto, ai fini della Comunicazione, dovrà essere presentato un nuovo modello.

Al punto 2.9 vi è una rettifica da parte dell’Agenzia in riguardo alle istruzioni di compilazione del modello relativamente alle “Operazioni Attive” e alle “Operazioni Passive” che citano, rispettivamente, … al netto delle note di variazione ricevute nel periodo e … al netto delle note di variazioni emesse nel periodo.

Appare evidente che per le Operazioni Attive si tratta in realtà di note di variazione emesse e che per le Operazioni Passive di note di variazione ricevute, e che i suddetti termini sono stati erroneamente invertiti nelle Istruzioni allegate al modello.

L’Agenzia non poteva che confermare tale inversione.

Per quanto riguarda invece il la compilazione e l’invio di Comunicazioni integrative di altre precedentemente inviate,  per le quali non è stato possibile reperire i Codici Fiscali (o i dati equipollenti), viene confermata la scadenza già precisata nella C.M. 54/E/2010 e cioè il 31 gennaio 2011. Nella più recente interpretazione, tuttavia, l’Agenzia rimanda la valutazione dell’errore agli organi accertatori, che saranno così tenuti alla verifica, caso per caso, ed alla eventuale erogazione di sanzioni.

L’ultimo chiarimento si riferisce all’inserimento in Comunicazione delle schede carburanti riferite a rifornimenti effettuati in Paesi Black List. L’Agenzia afferma che, non sussistendo per questa tipologia di documentazione l’obbligo di registrazione ai fini IVA, la stessa non deve essere inserita nella Comunicazione.