Modelli Intra1 e Intra2: quali le correzioni e quali le sanzioni

LEGGI ANCHE L’ARTICOLO DEL 28 FEB. 2012: SANZIONI PER VIOLAZIONI FISCALI RELATIVE A MODELLI INTRASTAT

 

Com’è noto, dal 1 gennaio 2010 è obbligatorio riepilogare negli elenchi Intrastat, oltre alle cessioni di beni, anche le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in altri Stati UE e le prestazioni di servizi previste dall’art.7-ter DPR 633/72 ricevute da soggetti comunitari. Sempre da 1 gennaio 2010 è divenuta esclusivamente telematica la presentazione dei predetti elenchi, con cadenza mensile o trimestrale.

In questa sede non ci soffermeremo sulle modalità di compilazione e di presentazione degli elenchi, ma analizzeremo in particolare quali sono le modalità di correzione delle dichiarazioni Intra errate e le sanzioni previste in caso di errori ed omissioni e in caso di rettifica della dichiarazione già inviata.

Le rettifiche

Sull’argomento si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E/2010 specificando che:

  • In caso di emissione di nota di variazione ex art.26 DPR 633/72 relativa ad operazioni già poste in essere ed indicate negli elenchi riepilogativi, sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi, la nota di variazione va indicata negli elenchi riepilogativi relativi al periodo nel corso del quale sono state registrate le rettifiche.
  • In caso di mancata indicazione nell’elenco Intra di dati relativi a prestazioni di servizi rese o ricevute, deve essere compilata la sezione 3 del mod. Intra1 o Intra2, indicando quale periodo di riferimento, il mese o trimestre in cui l’omissione si è verificata.
  • In tutti gli altri casi di errori relativi alle prestazioni di servizi, deve essere compilata la sezione 4 del modello Intra1 o Intra2.

Le sanzioni

Per i modelli Intra le sanzioni sono le seguenti:

  • In caso di omessa presentazione dell’elenco, la sanzione applicata va da un minimo di 516 euro ad un massimo di 1.032 euro per ciascun elenco.
  • In caso di tardiva presentazione, ma entro i 30 giorni dalla richiesta dell’Ufficio, la sanzione applicata va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 516 euro.
  • In caso di presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare, la sanzione applicava va da un minimo di 516 euro a un massimo di 1.032 euro; la sanzione non è applicabile se i dati mancanti o inesatti sono integrati o corretti dal contribuente, anche a seguito di richiesta.

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 472/97 e del D.Lgs. 471/97, se non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente può regolarizzare errori e/o omissioni anche se incidono sulla determinazione del tributo, se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (28 febbraio).

Nel caso, quindi, di tardiva presentazione spontanea del modello Intra precedentemente omesso o presentato in modo scorretto, è possibile utilizzare l’istituto del Ravvedimento operoso effettuando il versamento con F24 di un’imposta pari a 103 euro (1/5 di 516 euro) con codice tributo 8911.

Resta inteso che, nel caso in cui la tardiva presentazione spontanea avvenga oltre il termine per poter usufruire del ravvedimento operoso, la sanzione applicata sarà da un minimo di 258 euro a un massimo di 516 euro.