L’ICI cambia nome e base di calcolo: nasce l’IMU

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IMU: le novità per il calcolo della base imponibile

Una delle novità del Decreto Monti che ha suscitato più scalpore è senz’altro la reintroduzione dell’ICI sulla prima casa. In attesa di eventuali possibili modifiche relativamente  alla deduzione sull’abitazione principale, analizziamo nel dettaglio cos’è l’IMU e come si calcola.

Con l’art.13 del D.L. 201/2011 è stata anticipata al 1 gennaio 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria, c.d. IMU (ex ICI)  precedentemente  introdotta con il D. Lgs. 23/2011che ne prevedeva l’ applicazione  a partire dal 2014.

L’imposta ha come presupposto il possesso di fabbricati,  aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa e compresa l’abitazione principale e relative pertinenze.

Soggetti passivi quindi sono tutti i  proprietari degli immobili sopra descritti, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando i seguenti nuovi moltiplicatori,  all’ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5% e vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione:

– fabbricati di cui al gruppo catastale A – escluso A/10 – e C/2, C/6 e C/7: 160

– fabbricati di cui al gruppo catastale B , C/3, C/4 e C/5: 140

– fabbricati di cui al gruppo catastale A/10: 80

fabbricati di cui al gruppo catastale D/5: 80

– fabbricati di cui al gruppo catastale D: 60, elevato a 65 dal 1/1/2013

– fabbricati di cui al gruppo catastale C/1: 55

Per quanto riguarda i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione  e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130.

A coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola è applicato un coefficiente pari a 110.

Per confronto, si elencano, di seguito, i vecchi moltiplicatori: categorie A e C (escluso A/10 e C/1 ed abitazione principale escluse A/1-A/8-A/9), 100; categoria B, 140; categorie D e A/10, 50; categoria C/1, 34; terreni agricoli, 75.

L’aliquota è distinta, a seconda della tipologia di immobile su cui l’imposta viene applicata.

Abitazione principale e relative pertinenze – ricordiamo nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale – subiscono un’aliquota ridotta pari al 4 per mille; l’imposta risultante  usufruisce di una detrazione fino a concorrenza dell’ammontare di Euro 200,00, rapportata al periodo dell’anno ed alla quota di possesso. È facoltà dei Comuni modificare l’aliquota  in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; è altresì facoltà degli stessi aumentare l’importo massimo detraibile, rispettando il saldo di bilancio.

Fabbricati rurali ad uso strumentale subiscono l’aliquota ridotta del 2 per mille, con facoltà dei Comuni di riduzione fino a 0,1 punto percentuale.

Aliquota di base, per tutti gli altri immobili, è il 7,6 per mille. Anche in questo caso i Comuni possono deliberare un aumento o una diminuzione fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

La variazione deliberata dai Comuni può essere stabilita allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti da soggetti passivi IRES o di immobili locati.

Ai Comuni andrà il totale de gettito derivante dall’applicazione dell’IMU sull’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale ed il 50 per cento  di tutto il rimanente gettito; l’altra metà dovrà essere versata dai Comuni all’Erario.

 

La base di calcolo, quindi, è mutata notevolmente. In primis, è scomparsa la non imponibilità riguardante la c.d. “prima casa”; successivamente i coefficienti di calcolo sono aumentati, e di parecchio. Vediamo come.

Esempio1:

–      Abitazione principale posseduta al 100% di categoria catastale A/8 e con rendita  di 1.600; detrazione deliberata dal Comune di Euro 103,50 e aliquota del 4 per mille

Calcolo ICI:  [(1600 + 5%) x 100] x 4 per mille, a cui si detraggono 103,50 = 568,50

Calcolo IMU: [(1600 + 5%) x 160] x 4 per mille, a cui si detraggono 200,00 = 875,20

–      In presenza di un figlio convivente di età non superiore a 26 anni, l’importo da versare si riduce a 825,20

Esempio2:

–      Abitazione principale posseduta al 100% di categoria catastale A/2 e con rendita di 500; pertinenza all’abitazione principale di categoria C/6 con rendita pari a 85:

Calcolo ICI:     zero

Calcolo IMU: [(585 + 5%) x 160] x 4 per mille, a cui si detraggono 200,00 = 193,00

–      In presenza di due figli  conviventi di età non superiore a 26 anni, l’importo da versare si riduce a 93,00

Esempio3:

–      Terreno agricolo posseduto al 100% con reddito dominicale pari a 100,00 ed aliquota deliberata dal Comune del 5,50 per mille

Calcolo ICI:  [(100 + 25%) x 75] x 5,50 per mille     = 51,00

Calcolo IMU: [(100 + 25%) x 130] x 7,6 per mille     = 123,50