La rettifica della detrazione IVA per i contribuenti minimi

A decorrere dal 2012, molti degli attuali contribuenti minimi non potranno beneficiare del nuovo regime previsto in base all’art. 27 del D.L. 98/2011. Per coloro che saranno costretti a fuoriuscire dal regime si pongono, a breve, quindi, una serie di problematiche di carattere operativo, tra cui particolarmente significativa è la rettifica della detrazione dell’IVA a favore.

In merito, si ricorda che è irrilevante che al contribuente si applichi il regime “premiale” previsto dal comma 3 dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, ha precisato che, nei confronti dei contribuenti che fuoriescono dal regime dei contribuenti minimi, si applicano le regole IVA ordinarie e, di conseguenza, si passerà da un regime che prevedeva un imposta non applicata sulle operazioni attive, e non detraibile in relazione agli acquisti, a un sistema in cui, al contrario, le predette operazioni rileveranno ai fini dell’IVA.

Ai fini della rettifica dell’IVA, di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/72, la fuoriuscita dal regime dei minimi comporta l’applicazione delle medesime regole che sono state adottate dal contribuente in sede di accesso al regime.
Più in generale, è bene ricordare che lo scopo della rettifica in esame è quello di rendere detraibile l’IVA afferente i beni e i servizi che, alla data del 31 dicembre 2011, non sono stati ceduti o utilizzati.
Le regole in esame prevedono che la rettifica si applichi:

  • all’IVA afferente l’acquisto di beni mobili ammortizzabili, in relazione ai quinti mancati al compimento del quinquennio di sorveglianza. Si supponga il seguente esempio: se nel corso dell’anno 2011 un contribuente ha acquistato un bene mobile (non a detraibilità limitata), pagando al fornitore Euro 10.000 di IVA, egli maturerà un credito IVA corrispondente alla rettifica pari a 10.000 x 4/5 = 8.000, corrispondente ai 4 anni mancanti al compimento del quinquennio;
  • all’IVA afferente l’acquisto di beni immobili, in relazione ai decimi mancanti al compimento del decennio;
  • all’intera IVA afferente l’acquisto di servizi, come per il caso dei canoni di leasing anticipati, corrispondente alla quota di imposta di competenza del 2012 e agli anni successivi.
  • all’intera IVA afferente i beni acquistati nel corso del 2011, non ancora ceduti alla data del 31 dicembre 2011, e che costituiscono rimanenze iniziali nel 2012;

Una volta liquidata l’IVA relativa ai beni sopra citati, in base al disposto dell’art. 7, comma 1, del D.M. 2 gennaio 2008, recante “Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)”, il contribuente dovrà operarla nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta  dal quale trova applicazione il regime ordinario di applicazione dell’IVA (dichiarazione IVA 2013 relativa al periodo d’imposta 2012).

Con particolare riferimento alla rettifica IVA di cui trattasi, infine, sotto il profilo operativo, si ricorda che il contribuente deve conservare idonea documentazione, in cui devono essere indicate per categorie omogenee:

  • le merci in giacenza;
  • la quantità e i valori dei beni strumentali non utilizzati alla data di fuoriuscita dal regime dei minimi;
  • i servizi non ancora utilizzati alla data di cui sopra.

Da ultimo, come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 13/E del 2008, si ricorda che ai fini delle imposte dirette, la rettifica in aumento dell’IVA detraibile comporta una sopravvenienza attiva che rileva secondo le disposizioni prevista, al riguarda dal D.P.R. n. 917/86 (TUIR).