730 e imposta sostitutiva sui premi di produttività

Facciamo il punto sui premi di produttività (straordinari, premi di produzione) e sull’imposizione sostitutiva individuando l’ambito oggettivo, l’indicazione delle somme nel CUD e il trattamento nel modello 730/2012.

Premessa

La tassazione agevolata riguardante i premi di produttività era stata introdotta inizialmente in forma sperimentale nel periodo d’imposta in corso al 2008 a seguito del D.L. n. 98 del 27 maggio 2008.
Successivamente, dopo numerosi interventi che ne hanno prorogato gli effetti, la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 ha confermato che, anche per il periodo d’imposta in corso al 2011, si applica l’agevolazione relativa alla tassazione dei premi di produttività con l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%.

Ambito oggettivo

Per ciò che attiene al periodo d’imposta in corso al 2011, è necessario preliminarmente ricordare che, l’imposizione sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto di imposta che, sulla base delle precisazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del Lavoro n. 49 dell’11 luglio 2008, effettua un’autonoma valutazione di convenienza in ordine al regime fiscale di maggior favore per il dipendente. Quest’ultimo, tuttavia, conserva, il diritto di rinunciare all’agevolazione, comunicandolo al sostituto stesso, o rettificando il trattamento fiscale applicato dal datore di lavoro, in sede di dichiarazione dei redditi.

Sotto un profilo operativo, la tassazione dei premi di produttività con l’imposta sostitutiva del 10% si applica:

  • agli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;
  • entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi;
  • a condizione che il reddito di lavoro dipendente dell’anno 2010 non abbia superato l’importo di 40.000 euro.

In base alle precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, inoltre, l’importo di cui al reddito di lavoro dipendente percepito nel corso del periodo d’imposta 2010 va considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo periodo d’imposta all’imposta sostitutiva prevista dall’analogo regime agevolato applicabile in tale periodo di imposta.

Per quanto riguarda la forma e il contenuto dell’accordo necessario per beneficiare dell’agevolazione in esame, si ricorda che la norma prevede che la retribuzione sia erogata “in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali”. Pertanto, sono esclusi dal beneficio di cui trattasi gli emolumenti che a tale titolo sono corrisposti sulla base di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore.

A precisare ulteriormente tali diposizioni, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E del 10 maggio 2011, ha chiarito che “Quanto alla forma dell’accordo o contratto collettivo ai fini della applicazione della imposta sostitutiva in esame, fermo restando quanto già precisato nella precedente circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dalle scriventi amministrazioni, non può tuttavia non rilevarsi come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto”.

Inoltre, si ricorda che era stato sostenuto che la disposizione in esame non sembrava limitare l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo e, a tal fine, si rimetteva alle previsioni delle parti sociali. Ne derivava che, se il contratto collettivo stipulato nel corso del 2011 prevedeva un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il periodo d’imposta in corso al medesimo 2011, si doveva ritenere che ciascuna erogazione di tale anno fosse stata “in attuazione” del contratto medesimo, essendo quest’ultimo efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.

Nonostante il dubbio legittimo, l’Amministrazione finanziaria, con la suddetta circolare n. 19/E, ha precisato che “le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011”.

Indicazione delle somme nel modello CUD

In base a quanto precisato dalle norme in materia, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve preliminarmente effettuare un’autonoma valutazione di convenienza in ordine al regime fiscale di maggior favore per il dipendente.

In merito, con la risoluzione n. 130/E del 14 dicembre 2010 e con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, l’Amministrazione finanziaria, da un lato, ha ribadito che, ai fini della detassazione in esame, la tassazione sostitutiva sia corroborata da una specifica attestazione predisposta dal datore di lavoro, dall’altro, specificato che l’attestazione di cui sopra “deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione, da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD”.

Con particolare riferimento al periodo d’imposta in corso al 2011, infine, si ricorda che la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 ha chiarito che da tale attestazione deve emergere che le somme di cui trattasi “sono state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova”.

Il modello 730/2012

Il rigo del modello 730/2012 destinato ad accogliere le somme percepite per incremento della produttività è il C5, denominato, infatti “Somme per incremento della produttività”. Si ricorda che tale rigo è riservato ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che nel periodo d’imposta in corso al 2011 abbiano percepito compensi per incrementi della produttività, e il cui datore di lavoro li abbia assoggettati a:

  • tassazione ordinaria;
  • imposta sostitutiva del 10%, entro i limiti di Euro 6.000.

Nel primo caso, il datore di lavoro deve compilare i punti 251 e 254 del CUD 2012 e/o i punti 93 e 96 del CUD 2011. Al contrario, nel secondo caso, sarà necessario compilare i punti 251 e 252 del CUD 2012 e/o i punti 93 e 94 del CUD 2011.

Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN