Deducibili i contributi previdenziali relativi ai voucher in dichiarazione 730

Modello 730/2012 e contributi previdenziale: la  Circolare dell’Agenzia delle Entrate19/E dello scorso 1 giugno, in risposta ai quesiti dei contribuenti relativamente ad alcune tipologie di detrazioni e deduzioni IRPEF, tratta anche alcune questioni di carattere generale.

–          Ulteriore detrazione per le famiglie numerose – Ripartizione tra i genitori

L’art. 12, c.1-bis, del TUIR prevede che “In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo”.

La Circolare 34/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate precisa che tale ulteriore detrazione di è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria.

Con la Circolare 19/E/2012 l’Agenzia consente che, nell’ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro genitore, e quindi l’ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest’ultimo,  l’ulteriore detrazione spetti per intero al primo genitore.

È il caso, questo,  assai frequente, in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro.

–          Buoni lavoro (voucher) – Deduzione contributi previdenziali

Il D.Lgs. N.276/2003 (c.d. Legge Biagi) ha introdotto la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, definite all’art. 70, c. 1, quali “attività lavorative di natura occasionale”, prevedendone alla lett. a) l’applicabilità anche a quelle rese nell’ambito dei “lavori domestici”. Il successivo art. 72 prevede, per tali prestazioni di lavoro, la possibilità di corrispondere il relativo compenso anche attraverso i c.d. “buoni lavoro” (c.d. voucher), acquistabili telematicamente, ovvero presso le rivendite autorizzate.
Per quanto concerne l’ambito dei lavori domestici, con Circolare n. 44/2009 l’INPS, richiamando la nota del Ministero del lavoro n. 16/SEGR/1044 del 16 febbraio 2009, fa comunque presente che il ricorso ai buoni lavoro può essere effettuato solamente per quelle attività che per la loro natura occasionale e accessoria, fino ad oggi non sono assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403), né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).
Ciò premesso in termini generali, si ritiene che le prestazioni occasionali rese nell’ambito di lavori domestici in base all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003, pur non riferibili alla legge sul rapporto di lavoro domestico, siano comunque da ricomprendere tra quelle rese dagli addetti ai servizi domestici di cui all’art. 10, c. 2, del TUIR, attesa peraltro anche la comune finalità delle disposizioni in esame di far emergere prestazioni rese in forma irregolare (cfr. circolari n. 207/E del 2000 dell’Agenzia delle entrate e n. 44 del 2009 dell’INPS).
Ne consegue che contributi previdenziali versati attraverso i “buoni lavoro” per gli addetti ai servizi domestici potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall’art.10, c. 1 lett. e), e c. 2 del TUIR, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore ad euro 1.549,37 (cfr. circolare 207/E del 16 novembre 2000, par. 1.5.1).
In relazione alla quota di onere contributivo imputabile al committente ovvero al prestatore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato al riguardo, ha evidenziato che la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio deve considerarsi di carattere del tutto speciale e che quindi al lavoro occasionale di tipo accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall’art. 2, c. 30, della Legge n. 335/1995, pertanto i contributi previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.
Inoltre, considerate le particolari procedure delineate dal D.Lgs. n. 276/2003 e le disposizioni attuative adottate dall’INPS, si ritiene che detto importo possa essere dedotto nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del buono lavoro (cartaceo o telematico), a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all’INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Infine, per quanto concerne la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, si precisa che il committente dovrà conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro, copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo), documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico); inoltre, dovrà attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

Relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di autoveicoli per disabili, chiarisce:

1.    Rate residue e decesso

Si premette  che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR la spesa per l’acquisto di veicoli da parte dei portatori di handicap è detraibile, nel limite di Euro 18.075,90 e può essere rateizzata in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

L’Agenzia interviene  nel caso in cui il disabile che ha sostenuto la spesa in anni precedenti e che ha optato per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali, deceda nel corso dell’anno d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione, beneficiando così della detrazione solo per  alcune delle rate previste

La detrazione, com’è noto,  compete una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico Registro Automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal suddetto registro.

La scelta di ripartire la detrazione in quattro rate di pari importo risulta dalla dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati:

–          il numero della rata che si utilizza per l’anno d’imposta e l’intero importo della spesa se si presenta il mod. 730 (l’importo della spesa deve essere indicato in modo identico nei modelli di dichiarazione 730 relativi ai quattro anni di imposta interessati);

–          il numero della rata che si utilizza per l’anno d’imposta e l’importo della rata spettante se si presenta il mod. Unico/persone fisiche.

Nel caso in cui il soggetto disabile decede, l’Agenzia consente all’erede, tenuto alla presentazione della dichiarazione del modello Unico del deceduto, di detrarre in un’unica soluzione le rate residue, indicandone il totale ed omettendo la compilazione della casella relativa al numero della rata.

 

2.    Esportazione all’estero di veicoli

Le agevolazioni fiscali previste ai fini IRPEF e IVA in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli, disciplinate, rispettivamente, dall’art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR e dal punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA.

La cancellazione dal PRA è disposta a seguito della cessazione della circolazione dei veicoli in una serie di casi tra cui la demolizione e la definitiva esportazione all’estero del veicolo, ad esempio per la vendita dello stesso;  considerato quanto stabilito  dall’art. 1, c. 37, della Legge n. 296/2006 e cioè che “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dal’’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti”, l’Agenzia ritiene che l’esportazione all’estero del veicolo, che comporta la cancellazione del veicolo dal PRA, non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio.

Ciò in considerazione del fatto che la finalità della disposizione in esame presuppone la demolizione per l’inutilizzabilità del veicolo; circostanza, questa, che non ricorre in caso di esportazione.