Monitoraggio e aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro

In questo articolo elencheremo gli errori da non commettere nell’espletamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, ma prima tratteremo i temi del monitoraggio e dell’aggiornamento del processo di valutazione in sei tappe, che ricordiamo brevemente qui sotto.

  • FASE 1: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE PERSONE ESPOSTE
    Identificare le potenziali fonti di rischio e le persone che possono esservi esposte.
  • FASE 2: STIMA DEL RISCHIO
    Attribuire un “valore” ai rischi individuati nella fase precedente, anche in relazione all’adeguatezza o meno delle misure di tutela già adottate.
  • FASE 3: DETERMINAZIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE E PROTETTIVE
    Identificare le misure adeguate per eliminare, o perlomeno ridurre, i rischi.
  • FASE 4: ELABORAZIONE DEL DVR
    Elaborare il documento di valutazione dei rischi, secondo le prescrizioni del “Testo Unico della Sicurezza sul lavoro”.
  • FASE 5: ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE E PROTETTIVE
    Mettere in atto le misure di prevenzione e protezione stabilite.
  • FASE 6: MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
    Controllare e aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi e il relativo documento.

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
La fase conclusiva della valutazione dei rischi riguarda il monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento sia della valutazione stessa che del relativo documento (DVR), in particolar modo per ciò che riguarda il controllo e l’eventuale revisione delle misure di prevenzione e protezione, al fine di garantirne l’efficacia nel tempo e, di conseguenza, il controllo dei rischi.

In tal senso, il “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto correttivo 106/2009) stabilisce che la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione devono essere immediatamente rielaborate in occasione di:
a)    modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
b)    evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
c)    infortuni significativi;
d)    necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.
A seguito di tale rielaborazione, è necessario provvedere anche all’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, nel termine massimo di trenta giorni dal verificarsi delle causali sopra riportate.

ERRORI DA NON COMMETTERE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA) ha posto l’attenzione su alcuni degli errori che vengono commessi più di frequente nel processo di valutazione dei rischi sul lavoro. Andiamo ad individuare tali errori alla luce del suddivisione in fasi dell’intero adempimento, al fine di comprenderne l’entità e non incorrere in essi durante il processo di valutazione.
FASE 1: Individuazione dei rischi e delle persone esposte
•    Non includere nell’indagine determinate categorie di rischio (ad esempio i rischi psicosociali e i rischi relativi all’organizzazione dell’attività lavorativa);
•    ignorare i rischi a lungo termine per la salute (ad esempio i rischi derivanti da un’esposizione cronica a sostanze pericolose o a livelli elevati di rumore);
•    non consultare i lavoratori e i loro rappresentanti, pur trattandosi dei soggetti più vicini ai processi lavorativi e, quindi, più informati riguardo alle relative problematiche;
•    basare esclusivamente l’analisi dei rischi su una lista di controllo o checklist, tralasciando gli aspetti peculiari dell’attività e dell’organizzazione lavorativa;
•    sottovalutare un rischio rilevante, sminuendone la pericolosità;
•    sottovalutare le attività collaterali del processo lavorativo (ad esempio la manutenzione degli ambienti e delle apparecchiature oppure le attività di pulizia);
•    trascurare l’eventuale presenza di ulteriori persone nei luoghi di lavoro (ad esempio lavoratori di altre ditte, visitatori, acquirenti e clienti);
•    non includere nell’indagine le problematiche inerenti alla presenza di eventuali gruppi di persone particolarmente a rischio (ad esempio donne in gravidanza, lavoratori minorenni, lavoratori con disabilità, lavoratori provenienti da altri Paesi);
•    non considerare i dati forniti dal registro degli infortuni o delle malattie.

FASE 2: Stima del rischio
•    Ignorare alcune delle conseguenze dei rischi (ad esempio non valutando gli effetti a lungo termine);
•    creare un “falso senso di sicurezza”, limitandosi ad individuare i rischi senza preoccuparsi di eliminarli o ridurli a livelli accettabili;
•    non classificare i rischi in base alla priorità di intervento e, di conseguenza, dell’adozione delle misure di prevenzione e di protezione.

FASE 3: Determinazione delle azioni preventive e protettive
•    Non applicare i principi generali della prevenzione, che stabiliscono di considerare in primo luogo la possibilità di prevenire o di evitare i rischi e, in caso contrario, di ridurre o limitare il livello di rischio attraverso l’adozione delle misure più adeguate;
•    incorrere nel “trasferimento del rischio”, applicando misure di prevenzione e protezione che permettono di eliminare o di ridurre un rischio ma che, allo stesso tempo, ne creano uno nuovo;
•    non consultare i lavoratori e i loro rappresentanti relativamente alla scelta e all’introduzione delle misure di prevenzione.

FASE 4: Elaborazione del DVR
•    Omettere la documentazione per iscritto della valutazione dei rischi;
•    elaborare un documento non completo, manchevole cioè delle indicazioni obbligatorie stabilite da normativa;
•    non avvalersi della documentazione informativa per le persone interessate (ad esempio per i lavoratori e i loro rappresentanti) relativa agli esiti della valutazione effettuata e alle misure di prevenzione e di protezione.

FASE 5: Attuazione delle azioni preventive e protettive
•    Non assegnare il giusto livello di priorità all’adozione delle misure di prevenzione e protezione;
•    non stabilire le modalità concrete di attuazione delle misure da adottare (che includono, ad esempio, l’identificazione delle persone responsabili dell’attuazione, le relative scadenze e il termine ultimo di realizzazione);
•    non sovrintendere all’attuazione degli interventi;
•    non consultare e coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nella scelta e nell’adozione delle misure di prevenzione e protezione.

FASE 6: Monitoraggio e aggiornamento
•    Non definire i termini per l’aggiornamento della valutazione dei rischi;
•    non verificare che le misure di prevenzione e di protezione siano attinenti ai risultati della valutazione;
•    non controllare la validità nel tempo delle misure adottate;
•    non informare i lavoratori e i loro rappresentanti dei risultati della valutazione e delle misure adottate;
•    una volta redatto il documento di valutazione dei rischi, considerare concluso il processo di valutazione, non provvedendo all’aggiornamento e alla revisione periodica.

Autore: Sara Leon – Centro Studi CGN