Quadro RW: il monitoraggio delle attività finanziare detenute all’estero

La compilazione del Modulo di dichiarazione dei redditi RW nasce dall’esigenza di controllare il movimento dei capitali al fine del contrasto dell’evasione internazionale. L’obbligo era stato introdotto da una Direttiva Europea del 1988 a seguito del quale veniva eliminato un complesso sistema di controlli previsti per le operazioni con l’estero. Più recentemente si è verificato un aumento dell’interesse dei verificatori ed anche un progressivo inasprimento delle sanzioni.

Evidenziamo quindi i tratti salienti della disciplina riportando alcune casistiche di compilazione delle 3 sezioni che compongo il modello tratte anche da recenti circolari dell’Agenzia.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il modulo non serve per dichiarare redditi imponibili del soggetto ma per comunicare

  • trasferimenti da o verso l’estero di denaro (non al seguito) o titoli attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari residenti che, nel corso dell’anno complessivamente considerato, abbiano superato l’importo di 10.000,00 euro (sezione I)
  • la detenzione, al termine del periodo d’imposta, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro, di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia (sezione II)
  • trasferimenti da, verso e sull’estero che, nel corso dell’anno, cumulativamente considerato, abbiano superato 10.000,00 euro aventi per oggetto gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria di cui alla sezione precedente (sezione III).

Il modello è parte integrante del modello Unico tuttavia se il soggetto é esonerato dalla sua presentazione, ad esempio perché presenta il modello 730/2012, si può presentare autonomamente assieme al frontespizio dell’Unico.

Il quadro deve essere compilato dalle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali con esclusione delle società di capitali, enti commerciali e società di persone. L’obbligo è previsto anche per i titolari di impresa individuale o di lavoro autonomo soggetti alla tenuta delle scritture contabili previste dalla normativa fiscale nonché per le attività intestate a soggetti interposti non residenti come ad esempio le società fiduciarie estere ed i trust.

L’obbligo di compilazione spetta ai soggetti sopraindicati se fiscalmente residenti in Italia. A riguardo va tenuto conto del concetto di residenza fiscale contenuto nel Tuir (art. 2, commi 2 e 2-bis). Sono in sintesi fiscalmente residenti i soggetti iscritti all’anagrafe ma anche coloro che stabiliscono la sede dei propri affari ed interessi (morali, familiari) in Italia (domicilio) e coloro che stabiliscono la propria dimora abituale ovvero hanno una stabile permanenza nel territorio dello Stato (residenza civilistica).

La cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE è infatti condizione necessaria ma non sufficiente per dirsi fiscalmente residenti all’estero dovendo essere verificate anche le altre 2 condizioni.

Sono inoltre obbligati non solo i soggetti intestatari formalmente di attività e beneficiari dei redditi esteri ma anche i soggetti che hanno di fatto la disponibilità dell’attività. In particolare l’amministrazione finanziaria ha ritenuto siano obbligati (Cm 28/2011) i soggetti ‘delegati al prelievo’ ma non ad esempio gli amministratori di società che pur avendo la firma dei conti correnti non sono beneficiari dei relativi redditi.

Sono inoltre esclusi, in deroga alle regole dei Tuir, i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato, Enti pubblici o Organizzazioni internazionali e limitatamente al periodo di lavoro all’estero. Inoltre sono esclusi coloro che lavorano continuativamente all’estero per un periodo maggiore di 183 giorni anche non consecutivi all’anno, per le attività finanziarie detenute nel paese in cui svolgono l’attività lavorativa e nel periodo in cui assumono lo status di lavoratore all’estero inclusi i lavoratori frontalieri. Nonostante l’esonero dal monitoraggio queste ultime categorie sono tenute a dichiarare le attività detenute all’estero se le attività finanziarie sono percepite per il tramite di un intermediario non residente (es. istituto bancario estero) attraverso il quadro RM del modello Unico

Attività che devono essere dichiarate

Sez. 1^ – Trasferimenti di attività non finanziarie da e verso l’estero – Si tratta di operazioni correnti effettuate senza il tramite di intermediari italiani non connessi ad investimenti o attività finanziarie estere e di importo superiore ad euro 10.000.- complessivi annui.

Sono inclusi ad esempio in tale sezione i pagamenti di compensi, risarcimenti danni, transazioni commerciali o spese per servizi effettuati per motivi di studio o cura. Sono invece esclusi i trasferimenti per necessità di studio, vacanza, affitto eseguiti tramite una banca italiana da un soggetto residente. Anche il trasferimento di somme per l’acquisto di una partecipazione all’estero deve essere indicata in questa sezione e non nella terza in quanto non si tratta propriamente di un investimento in un’attività finanziaria. Allo stesso modo il corrispettivo della vendita di un immobile ubicato in Italia ad uno straniero senza il tramite di un intermediario italiano va indicato in questa prima sezione.

Sono invece espressamente esclusi dal monitoraggio i trasferimenti di denaro/titoli, all’estero o dall’estero, in forma diretta tramite il ‘trasporto al seguito’ anche se di importo superiore ad euro 10.000.-. In questo caso deve essere presentata una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane tramite un apposito modulo. Al medesimo obbligo deve soggiacere chi invia denaro o titoli di importo oltre la citata soglia avvalendosi di servizi postali o analoghi italiani in quanto non si avvale di intermediari esteri.

Riassumendo non devono quindi essere indicati i trasferimenti di importo complessivo inferiore ad euro 10.000.- , i trasferimenti mediante trasporto al seguito, i trasferimenti estero su estero, i trasferimenti per mezzo di intermediari residenti, i trasferimenti per investimenti (da indicarsi nella successiva sezione).

Sez. 2^ – Investimenti ed attività finanziarie all’estero – Devono essere indicate le consistenze alla fine del periodo d’imposta suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia sempre che l’ammontare sia maggiore di euro 10.000.- . L’Amministrazione ha precisato che tali attività siano sempre potenzialmente in grado di produrre reddito e che pertanto debbano essere indicate in ogni caso. Ci si riferisce ad esempio agli immobili all’estero tenuti a disposizione  ma anche a barche, opere d’arte, preziosi, conti correnti infruttiferi esteri o finanziamenti infruttiferi in società estere. Sono considerati in ogni caso di fonte estera i redditi da capitale soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva del 12,50% o del 27% provenienti da operazioni con controparti estere. Si considerano di fonte estera anche le polizze di assicurazione, forme di previdenza complementare stipulate con compagnie o società non residenti, consistenze di fondi comuni detenute all’estero ecc.

Sono invece esclusi dal monitoraggio investimenti in fondi complementari esteri se previsti da norme di legge o contratti collettivi nazionali. Devono inoltre essere indicate in questa sezione anche le attività finanziarie italiane detenute in filiali italiane di banche estere o se intestate a società fiduciarie residenti all’estero ed anche gli immobili ubicati in Italia detenuti da società fiduciarie estere.

Il valore da riportare nel modello è pari al costo di acquisto maggiorato degli eventuali oneri accessori oppure, in assenza di altri elementi, risultante da perizia di stima. L’investimento estero deve essere indicato anche se non effettuato con pagamento in denaro ma in caso di conferimento, acquisto per donazione, successione o permuta.

Sono tenuti al monitoraggio sia il titolare del diritto di usufrutto che il titolare della nuda proprietà ed anche per gli immobili detenuti in multiproprietà.

L’obbligo sussiste in ogni caso anche se nel corso dell’anno le predette attività non hanno subito movimentazioni.

L’obbligo sussiste se l’ammontare complessivo, al termine del periodo d’imposta, supera 10.000 euro. Esempio – Se al 31.12 una soggetto detiene due conti correnti esteri, uno da 6.000 in Francia e uno da 5.000 in Germania, li deve indicare entrambi.

L’obbligo è posto a carico di ciascun soggetto intestatario dell’investimento/attività con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. La soglia di 10.000 va quindi applicata alla singola quota.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che per i c/c cointestati, il modulo RW debba essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività, qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. (Es. – il conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi)

Non vi è invece l’obbligo di indicare il trasferimento del denaro per l’acquisto di tali attività se effettuato in anni precedenti in quanto la sezione terza prevede l’indicazione solo dei trasferimenti fatti nell’anno d’imposta.

 

Sez. 3^ – Trasferimenti relativi a investimenti all’estero e ad attività estere di natura finanziaria – Sussiste l’obbligo di monitoraggio se sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero che, nel corso dell’anno cumulativamente considerato, abbiamo superato l’importo di euro 10.000,00 aventi per oggetto gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria di cui alla precedente sezione.

La compilazione della sezione seconda e terza avviene quasi sempre contestualmente salvo che prima del termine del periodo d’imposta non siano intervenuti disinvestimenti o estinzione di rapporti finanziari mentre non rileva la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (intermediari residenti, non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

Esempio – Se un contribuente al termine del 2011 deteneva un conto corrente in Germania di 20.000 euro (nel 2011 RW, sezione II), e durante il 2011 fa rientrare in Italia 11.000 euro, di tale trasferimento deve essere data comunque comunicazione nella sezione III anche se il deposito, al 31.12.2011, non va più segnalato nella sezione II poiché sceso sotto i 10.000 euro

L’obbligo sussiste se l’ammontare complessivo dei movimenti connessi ad investimenti / attività finanziarie all’estero, effettuati nel periodo d’imposta, supera 10.000 euro e nell’ammontare complessivo dei trasferimenti da, verso e sull’estero, compiuti nel corso dell’anno, devono essere computati anche i disinvestimenti.

Esempio – Se un contribuente detiene un c/c estero ed ha effettuato prelievi per 6.000 euro e versamenti per 5.000 euro, l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.

L’obbligo include anche i trasferimenti effettuati su conti correnti esteri per acquisire attività finanziarie e patrimoniali di altri paesi esteri ma anche nell’ambito dello stesso paese estero.

Non sussiste obbligo di indicazione in questa sezione se il trasferimento per acquistare un’attività estera avviene per il tramite di una banca italiana mentre la consistenza dell’investimento dovrà essere sempre indicato nella seconda sezione.

Nel caso di trasferimenti tra familiari, come ad esempio l’acquisto di un immobile all’estero del padre al figlio, comporta l’indicazione della sezione seconda e terza del figlio ma nessuna indicazione deve effettuare il padre se il trasferimento è posto in relazione con l’acquisto dell’immobile del figlio.

Nessun adempimento è dovuto nell’ipotesi di incremento degli investimenti esteri per effetto della corresponsione dei frutti relativi agli stessi investimenti (incasso dividendi, interessi attivi relativi al c/c estero, incasso dei canoni di locazione degli immobili esteri).

Tali importi saranno compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella sezione II del modulo RW.

Analogamente, nessun adempimento va effettuato in relazione alle spese correnti relative agli investimenti / attività estere (non si indicano nella sezione III del modulo RW i pagamenti relativi alle spese condominiali sostenute per un immobile situato all’estero).

Nel caso del versamento di acconti per l’acquisto di immobili all’estero parte della dottrina si è espressa in un obbligo di comunicazione trattandosi di crediti oggetto di monitoraggio.

Non sussistono invece obblighi di monitoraggio per le attività finanziarie affidate in gestione o amministrazione ad intermediari residenti.

Per tutta le operazioni in valuta estera diverse dall’euro deve essere utilizzato il tasso di cambio pubblicato annualmente da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni

In occasione dell’introduzione della regolarizzazione delle attività detenute all’estero è stato elevato l’importo delle sanzioni.

Le violazioni relative alla comunicazione di cui alla prima sezione prevedono una sanzione dal 5% al 25% delle somme non dichiarate mentre le violazioni di cui alle sezioni seconda e terza prevedono una sanzione tra il 10% ed il 50% degli importi non dichiarati.

Con riferimento alle violazioni che riguardano la prima e seconda sezione è prevista anche l’applicazione la sanzione accessoria della confisca dei beni per corrispondente valore.

In conclusione riteniamo che la compilazione del modello RW sia una questione molto delicata con riferimento particolare all’ammontare delle sanzioni comminabili.

Autore: Gianluigi Degan – Centro Studi CGN