L’applicazione dello Studio di settore

Il modello Unico si completa, per alcuni soggetti, con la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di settore che ne costituisce parte integrante.

I soggetti obbligati alla comunicazione inviano, pertanto, unitamente al modello Unico, il modello Studi di settore, disponibile secondo il codice attività cui appartengono.

Gli Studi sono elaborati medianti analisi economiche e tecniche e consentono di stimare i ricavi o i compensi attribuibili al contribuente per il quale verificano congruità e coerenza.

I soggetti obbligati

  • tutti i soggetti che esercitano in modo prevalente una attività per la quale è approvato un modello relativo agli Studi; nel caso di multiattività deve essere presentato lo Studio relativo all’attività prevalente, cioè quell’attività dalla quale deriva,  nel periodo d’imposta considerato, i maggiori ricavi o i maggiori compensi.
  • i soggetti che determinano il reddito con i criteri s.d. “forfetari”; questi non inseriscono i dati contabili richiesti dallo Studio: quanto comunicato è utilizzato unicamente per valutare la coerenza della caratteristica dell’impresa rispetto ai ricavi o compensi dichiarati.
  • i soggetti che  dichiarano ricavi di ammontare superiore a Euro 5.164.569 e fino a Euro 7.500.000.
  • in caso di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria o di non normale svolgimento dell’attività (indicandone nelle Note la causa), lo Studio deve essere presentato; in questi casi il soggetto non è accertabile.

Le cause di esclusione

Sono esclusi dall’applicazione  i seguenti soggetti:

  • coloro che dichiarano ricavi di ammontare superiore a Euro 5.164.569
  • coloro che iniziano o cessano l’attività nel corso del periodo d’imposta
  • coloro che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività
  • i contribuenti minimi
  • gli incaricati alle vendite a domicilio
  • coloro che determinano il reddito con criteri “forfetari”
  • per cause di inapplicabilità previste per lo specifico Studio
  • coloro che sono classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro elementi contabili contenuto nel modello specifico

 

Le sanzioni

L’omessa presentazione del modello comporta l’applicazione della sanzione di cui all’ex art.8 c.1 D. Lgs. 471/97 e cioè pari all’importo massimo di Euro 2.065,00.

Può essere presentata una dichiarazione Unico integrativa per allegare gli Studi precedentemente non inviati; in questo caso la sanzione è ridotta a 1/8 ed è pari a Euro 258,00.

In fase di accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria sulla base delle risultanze degli Studi, la sanzione massima di Euro 2.065,00 o la minima di Euro 258,00 viene aumentata del 50% in caso di omessa presentazione o del 10% in caso di omessa/infedele indicazione dei dati ovvero in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti.

Il 4 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento interpretativo sull’argomento, confermando che:

  1. La presentazione del modello relativo agli Studi, effettuata oltre i termini previsti per il ravvedimento ma prima dell’inizio delle procedure di controllo, comporta l’applicazione della sanzione ordinaria
  2. Il soggetto che invece, anche su invito dell’Amministrazione finanziaria, procede all’integrazione del modello precedentemente non presentato, incorre nell’applicazione della sanzione ridotta
  3. Il soggetto che ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta per il quale è presentata la dichiarazione ed ha omesso l’indicazione del codice di esclusione “1” nel quadro reddituale di riferimento è comunque escluso dalla presentazione dello Studio, ancorché abbia ricevuto l’invito alla presentazione dello stesso
  4. È comunque ritenuto escluso dalla presentazione il contribuente che, erroneamente, ha indicato la causa di esclusione della casella “Parametri” in luogo di quella “Studi” nel proprio quadro reddituale, sempre che ne sussistano le cause
  5. Se il contribuente ha esercitato, nel corso del periodo d’imposta considerato, attività di impresa e di lavoro autonomo è obbligato alla presentazione dello Studio previsto per ognuna delle due attività esercitate. Se entrambe appartengono allo stesso Studio, il contribuente deve compilare i quadri relativi ai dati contabili per ogni attività svolta (quadro F e quadro G).
  6. È altresì obbligato alla presentazione del modello Studi il contribuente che esercita l’attività avvalendosi del regime agevolato di cui all’art.13 della Legge 388/2000 (Nuove iniziative produttive).