ISEE, chi era “costui”?

Capire e conoscere l’indicatore principale del Welfare che consente di accedere a prestazioni socio assistenziali quali asilo nido, diritto allo studio universitario, ticket sanitario, riduzione tasse universitarie, ecc.

L’ISEE, acronimo di  indicatore della situazione economica equivalente, costituisce oggi il principale strumento di accesso alle prestazioni sociali agevolate del Welfare italiano. Introdotto con il D.lgs n.109/98 ha lo scopo di permettere una valutazione sintetica delle condizioni economiche delle famiglie, consentendo alle amministrazioni locali e nazionali di assegnare servizi ed agevolazioni tariffarie ai richiedenti con criteri unificati oggettivi di valutazione della sua situazione economica. Dagli asili nido al diritto alla maternità di base, dalla riduzione delle tasse universitarie alla rateizzazione  delle cartelle esattoriali, dal Bonus Gas ed Energia alle mense scolastiche ecc. L’ISEE determina l’accesso a molte prestazioni sociali di “uso quotidiano”.

L’ISEE si determina sulla base di tre elementi: il reddito, il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare. Vediamo come.

Propedeutico all’ISEE è l‘ISE, ossia l’indicatore della situazione economica, un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare e scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare. Esso non considera composizione e caratteristiche del nucleo familiare richiedente la prestazione agevolata.

L’ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla c.d. scala di equivalenza come previsto dalla normativa (D.lgs n.109/98), la quale varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alle sue caratteristiche (presenza di soggetti con Handicap, presenza di figli minori e di un solo genitore, figli minori e genitori che svolgono attività di lavoro e/o impresa).

Rapportando l’ISE al reale numero dei componenti del nucleo familiare e alle sue caratteristiche come da scala di equivalenza si determina così l’ISEE, una sorta di “indicatore pro capite” della situazione economica del nucleo familiare: la sua determinazione non si basa pertanto soltanto sul reddito e patrimonio ma considera anche le caratteristiche e la numerosità del nucleo familiare richiedente.

L’ISEE si determina sulla base dei dati di reddito e patrimonio esposti per ciascun componente nella dichiarazione sostitutiva unica  (DSU). La DSU ha validità di un anno a decorrere dal rilascio dell’attestazione ISEE e può essere utilizzata, oltre che dal soggetto dichiarante  anche da tutti gli altri componenti del nucleo (da qui l’appellativo di  unica) per l’accesso a prestazioni sociali agevolate.

I dati indicati nella DSU sono conservati presso l’archivio ISEE gestito dall’INPS e consultabili dagli enti ed amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti anche tramite la Guardia di Finanza.

II punto di partenza per la compilazione della DSU è la c.d. la “famiglia anagrafica”, ossia il nucleo familiare come risultante in anagrafe comunale (stato di famiglia) alla data della presentazione della DSU. La numerosità del nucleo familiare incide nell’applicazione della scala di equivalenza, determinando il parametro da applicare.

In generale, fanno parte del nucleo familiare il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell‘IRPEF, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF come risultante nell’ultima dichiarazione fiscale presentata dai componenti il nucleo, dai redditi assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, a cui si deve sommare il rendimento medio annuo delle eventuali attività finanziarie possedute dal nucleo familiare, calcolato sulla base del rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Nel caso in cui la casa di abitazione non sia di proprietà, il nucleo, che ha stabilito la propria residenza in immobile in locazione, può detrarre dai redditi dichiarati il canone di locazione fino ad un massimo di €. 5.165.

Sono esclusi dal reddito complessivo tutti i redditi esenti, i redditi prodotti all’estero non assoggettabili ad imposta in Italia, i redditi tassati alla fonte dal sostituto d’imposta.

La situazione economica della famiglia prende in considerazione, oltre al reddito, la situazione patrimoniale (mobiliare ed immobiliare) del nucleo stesso, nella misura del 20%.

Il  patrimonio immobiliare è costituito  dal valore dei fabbricati e dei terreni, anche edificabili, intestati a persone fisiche, definito ai fini dell’ICI posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU. Il valore della casa di abitazione del nucleo, se di proprietà, viene abbattuto da una franchigia di 51.645,69 euro, e in presenza di mutuo per acquisto e/o costruzione, viene applicata una detrazione per l’importo dell’eventuale mutuo residuo, se più favorevole. Non si considerano invece gli immobili posseduti all’estero.

La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore di conti correnti, titoli, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU. Non è possibile eseguire la compensazione fra componenti positive e negative del patrimonio mobiliare, anche se riferite alla stessa tipologia del patrimonio.

Al momento attuale è al vaglio del Governo una bozza di DPCM avente lo scopo di aggiornare le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE quale strumento “completo” del Welfare sociale.

Autore:
Marco Canese – Centro Studi CGN