Perdite su crediti: più facile la deduzione dal reddito

E’ più facile dedurre le mini perdite sui crediti. L’art. 33, comma 5, del D.L. 83 del 22/6/2012 convertito in L. n. 134 del 7 agosto 2012, amplia la possibilità di dedurre le perdite su crediti introducendo tre nuovi casi per consentire in maniera agevolata la rilevazione delle perdite. In particolare, il Legislatore ha modificato l’articolo 101 del TUIR legittimando l’impresa, senza particolari oneri documentali, a portare in deduzione perdite in quanto si considerano sussistenti “ex lege” i cosiddetti elementi “certi e precisi”.

La norma in esame prevede la deduzione automatica per:

  1. i crediti di modesta entità;
  2. i crediti prescritti;
  3. i soggetti che elaborano i bilanci secondo i criteri IAS che procedono a cancellare i crediti a seguito di eventi estintivi.

La prima situazione è quella più diffusa in quanto riguarda lo stralcio dei crediti di modesta entità. La norma stabilisce che è possibile dedurre automaticamente i crediti che presentano due requisiti essenziali: uno temporale, in quanto il credito  deve risultare scaduto da almeno sei mesi; l’altro quantitativo, in quanto un credito è considerato di modesta entità se non supera i euro 5.000,00 per le imprese di più rilevanti dimensioni (imprese che conseguono ricavi superiori a euro 150 milioni di cui all’art. 27, comma 10, D.L. 185/2008, convertito in l. n. 28 gennaio 2009, n. 2), e euro 2.500,00 per tutti gli altri casi.

Non mancano i dubbi connessi alla nuova disciplina delle perdite su crediti. In particolare:

  1. Non è chiaro il momento (e quindi la competenza temporale) in cui i requisiti devono essere verificati. Al riguardo è ragionevole sostenere che la sussistenza delle due condizioni vada verificata alla chiusura del periodo d’imposta. La prima verifica dell’applicazione della novella sarà quindi al 31/12, e si ritiene che, sussistendone i requisiti, la norma sulle perdite troverà applicazione anche ai mini crediti sorti prima dell’emanazione della legge.
  2. Per quanto concerne il limite quantitativo si pone il problema del valore del credito da considerare ai fini in questione. E’ da ritenere che il credito dovrà essere valutato secondo il valore legale della pretesa creditoria, prescindendo da quello contabile/fiscale che potrebbe essere influenzato dalla rilevazione di svalutazioni.
  3. Altro aspetto da considerare è la presenza di crediti distinti che presentano importi inferiori alla soglia prestabilita nei riguardi del medesimo cliente ma che considerati in maniera cumulativa sono superiori ai 5.000 euro. La norma sembra privilegiare la singola posizione creditoria con la conseguenza che la presenza di più crediti verso un unico cliente viene considerata, ai fini in questione, singolarmente e non in maniera cumulativa. Tale orientamento interpretativo è senz’altro condivisibile laddove le varie posizioni creditorie verso il medesimo soggetto risultino da rapporti giuridici diversi o comunque siano esperibili azioni legali secondo procedure differenti.
  4. Rispetto al periodo temporale, si ritiene che la norma abbia voluto introdurre una presunzione in favore del contribuente per consentirgli la deduzione automatica dei crediti di modesta entità. Nel caso in cui i crediti siano scaduti da un tempo inferiore e si siano rivelati gli “elementi certi e precisi” per la deduzione, non dovrebbe costituire un problema la deducibilità anticipata di detti crediti.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma riformata, il contribuente dovrà dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi essendo inibita la deduzione automatica. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso in presenza di una procedura concorsuale a cui è assoggettato il debitore (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e a seguito del D.L. 83/2012, accordo di ristrutturazione dei debiti). In assenza di procedura concorsuale, la dimostrazione degli elementi certi e precisi per la deduzione è dimostrata con altri mezzi. In particolare, mediante azioni di recupero (decreti ingiunti, pignoramenti) rimaste infruttuose.

Altra novità riguarda la possibilità di dedurre i crediti prescritti. In questo caso la norma riconosce la sussistenza degli elementi certi e precisi quando il diritto alla riscossione è prescritto. La norma è formulata in maniera tale da ritenersi applicabile sia per i crediti di importo elevato che per quelli di modesta entità.

Rispetto alla decorrenza non vi sono norme specifiche. E’ dall’esercizio 2012, quindi, che la norma in commento possiamo considerarla in vigore.

 
Dott. Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN