Dichiarazioni d’intento e Comunicazione all’Agenzia

Istituita dalla Legge Finanziaria 2005, la Comunicazione delle dichiarazioni di intento obbliga i cedenti di beni e i prestatori di servizi degli esportatori abituali a fornire all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’applicazione di sanzioni così come previste dalla Circolare dell’Agenzia n. 41/E/2005.

Ricordiamo, innanzitutto, che sono considerati  esportatori abituali i contribuenti nazionali che effettuano abitualmente operazioni non imponibili con l’estero. Tali contribuenti, se intendono usufruire  della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA, devono, innanzitutto, verificare lo status di esportatore abituale, dividendo le operazioni non imponibili con il volume d’affari, quest’ultimo considerato al netto delle cessioni di beni in transito o in c/deposito doganale; il rapporto deve essere superiore al 10%. Tale verifica deve essere effettuata ogni mese e, in caso di attività separate, il 10% deve riferirsi ai dati delle attività complessivamente esercitate.

Normalmente, gli esportatori abituali effettuano acquisti in sospensione d’imposta entro un determinato ammontare, c.d. plafond. Per poter beneficiare dell’acquisto in sospensione d’imposta, l’esportatore abituale deve far pervenire al proprio fornitore una dichiarazione d’intento, con la quale richiede la fatturazione senza l’applicazione dell’imposta. Conseguentemente, egli dovrà evidenziare mensilmente l’utilizzo del plafond e del residuo annuale e compilare il quadro VC della dichiarazione annuale IVA, elencando l’utilizzo mensile del plafond.

Il documento, redatto in duplice copia, deve essere numerato progressivamente e registrato – entro 15 giorni dall’emissione/ricevimento – in un’apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Nella dichiarazione va indicata la validità, ossia va specificato se è emessa per una singola operazione, per più operazioni di un determinato periodo, ovvero per operazioni fino ad un certo ammontare; va consegnata al fornitore prima di effettuare il primo acquisto in sospensione d’imposta.

Sono esclusi dalla compilazione del documento i soggetti in regime speciale agricolo ex art.34 del DPR 633/72 e i soggetti che iniziano l’attività, limitatamente al primo anno.

Il fornitore, a sua volta, numera progressivamente la dichiarazione ricevuta e la registra entro 15 giorni dalla sua emissione in apposta sezione del registro acquisti; ne verifica la validità e la compilazione e ne cita i dati nella fattura che andrà ad emettere senza l’applicazione dell’IVA.

Il ricevente ha l’ulteriore obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, ma comunque esclusivamente per via telematica, i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle dichiarazioni stesse.

La Risoluzione 82/E/2012 ha precisato che l’invio della comunicazione può avvenire entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza l’applicazione dell’imposta.

La Comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute viene redatta su apposito  modello, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.03.2005, e deve contenere le generalità del soggetto cedente/prestatore che ha ricevuto la dichiarazione di intento,  i dati relativi al legale rappresentante del cedente/prestatore ed eventuali dati dell’intermediario per la trasmissione telematica, l’anno e il mese di riferimento (ossia periodo di ricevimento delle dichiarazioni), la numerazione progressiva attribuita dall’esportatore abituale e quella attribuita dal cedente/prestatore, nonché le generalità e numero di partita IVA del dichiarante  e la validità della dichiarazione.

La Circolare  Ministeriale n. 41/E/2005 ha precisato anche che, qualora l’esportatore abituale emetta una nuova dichiarazione d’intento che amplia l’ammontare già comunicato delle operazioni da fatturare in sospensione d’imposta, il cedente/prestatore deve effettuare una nuova Comunicazione telematica; nel caso di revoca o rettifica in diminuzione l’importo delle operazioni da fatturare in sospensione d’imposta, il cedente/prestatore non è tenuto a comunicare telematicamente la variazione.

In caso di omessa, incompleta o inesatta Comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute,  a seconda della correttezza della dichiarazione d’intento rilasciata dall’esportatore abituale e a seconda dell’avvenuta fatturazione senza applicazione dell’imposta, sono applicate le seguenti sanzioni a carico del cedente/prestatore:

  • fatturazione senza IVA in caso di dichiarazione d’intento corretta, dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura;
  • fatturazione senza IVA in caso di dichiarazione d’intento infedele, dal 100% al 200% dell’imposta non applicata in fattura, cui si aggiunge la corresponsabilità con l’esportatore abituale per l’IVA eventualmente non applicata oltre il plafond disponibile;
  • in caso di mancata fornitura a seguito della fattura emessa senza l’IVA, la sanzione va da un minimo di Euro 258,00 a un massimo di Euro 2.065,00.

Dopo aver effettuato l’invio, il cedente/prestatore può dover modificare o integrare la comunicazione già presentata. È necessario, allora, distinguere  a seconda che la comunicazione integrativa/rettificativa avvenga prima o dopo la scadenza del termine:

  1. Comunicazione rettificativa entro i termini
    Il cedente/prestatore può inviare la dichiarazione sostitutiva della precedente errata/incompleta, barrando la casella ‘correttiva nei termini’ senza il pagamento di alcuna sanzione.
  2. Comunicazione rettificativa oltre i termini
    La possibilità di rettificare/integrare la comunicazione già presentata è concessa entro 1 anno dall’errore, se la violazione non è già stata constatata e non sono iniziati accessi o altre attività amministrative di accertamento di cui il cedente/prestatore sia già venuto a conoscenza.

In questo caso il cedente/prestatore può avvalersi del c.d. ravvedimento operoso che si perfeziona trasmettendo la comunicazione correttiva della precedente e versando la relativa sanzione.  Al ravvedimento operoso può ricorrere, con le stesse modalità, anche il cedente/prestatore che ha omesso di presentare la comunicazione nei termini.

Rita Martin – Centro Studi CGN