Decreto crescita: vantaggi per le start-up

Il Decreto crescita (art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012) ha introdotto nell’ordinamento italiano la cosiddetta start-up innovativa. Qui di seguito un riepilogo sintetico delle caratteristiche e dei requisiti di questa impresa fortemente orientata all’innovazione tecnologica, nella quale rilevano in modo significativo (nei bilanci sociali) le spese di ricerca e sviluppo, le spese per il personale altamente qualificato (ad esempio, dotato di dottorato di ricerca), oppure lo sfruttamento di una privativa su un brevetto.

Nelle economie moderne, l’innovazione tecnologica rappresenta un fattore moltiplicativo di sviluppo di tutti i settori produttivi che sono incoraggiati ad accogliere le innovazioni tecnologiche introdotte dalle start-up.  Lo sviluppo tecnologico, promosso dalla legge in esame attraverso la promozione delle start-up, intende:

  • contribuire allo sviluppo di una “cultura dell’innovazione” in tutti i cittadini e, in particolar modo, nei soggetti più giovani;
  • creare per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento nazionale in materia di start-up.

Le misure di sostegno introdotte in favore delle start-up si ispirano a medesimi lavori promossi in altri paesi europei ed extraeuropei volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese innovative.

Chi intende costituire una start-up può scegliere una delle società di capitali, anche in forma di società cooperativa, di diritto italiano o una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 purché le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Il comma 2 del suddetto art. 25, inoltre, nonostante non preveda vincoli di natura anagrafica, geografica (nell’ambito del territorio dello Stato) e di settori di attività, definisce i requisiti che deve possedere la start-up. In particolare, è previsto che:

  • abbia la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci siano detenute da persone fisiche;
  • sia costituita e svolga attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
  • abbia la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisca, e non abbia distribuito, utili;
  • abbia, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Oltre a quelli sopra elencati, il comma 2, art. 25 del D.L. n. 179/2012 prevede che la start-up debba possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  • l’ammontare delle spese in ricerca e sviluppo deve essere pari o superiore al 30 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
  • sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Particolarmente significativi sono i vantaggi legati alla costituzione delle start-up. Al riguardo si segnala che, in favore dei soggetti in esame, sono previste particolari deroghe alle disposizioni in materia di diritto societario e ad alcune importantissime agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN