Ispezioni antiriciclaggio GDF negli studi: nel mirino anche la valutazione sulle operazioni sospette non segnalate

Sono oggetto di accertamento da parte delle Fiamme Gialle anche le procedure interne e l’iter valutativo seguito dal professionista per le operazioni sospette non segnalate. Questo da quanto emerge dalla Scheda normativa e modulo operativo n. 6, in allegato all’imponente circolare n. 83607 del 2012 della Guardia di Finanza.

Il modulo operativo evidenzia una serie di attività propedeutiche che la pattuglia dovrà svolgere nella fase di accesso negli studi, tra le quali in via preliminare:

  • l’individuazione del responsabile della segnalazione;
  • l’eventuale attività di formazione posta in essere per diffondere la conoscenza della materia tra i dipendenti e i collaboratori;

e successivamente:

  • l’acquisizione di informazioni in merito alle eventuali “procedure interne di regolamentazione” aventi ad oggetto l’iter valutativo delle SOS. Dette procedure, non trovano alcun riscontro nel DLgs. 231/2007, ma sono espressamente previste nell’all.2 al decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010 per la determinazione degli indicatori di anomalia, ove è espressamente previsto che i professionisti devono  compiere una valutazione globale dell’operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell’incarico avvalendosi di procedure interne per regolamentare l’iter valutativo della segnalazione. Ciò per garantire l’omogeneità dei comportamenti, la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni sottostanti alle decisioni assunte e, la ripartizione delle responsabilità.

Le linee guida delle Fiamme Gialle entrano poi nel merito dell’ipotesi dell’omessa segnalazione di operazioni sospette, distinguendo a tal fine due ipotesi:

  • omessa segnalazione al professionista titolare dello studio, da parte dei dipendenti o degli altri soggetti eventualmente incaricati della procedura, cui corrisponde una responsabilità di “primo livello”;
  • omessa segnalazione alla UIF, direttamente o tramite l’Ordine di appartenenza, da parte del professionista cui corrisponde una responsabilità di “secondo livello”.

In entrambi i casi, l’inadempimento è punito con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria, variabile dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata (art. 57, comma 4 del DLgs. 231/2001).

In particolare nel caso di omessa segnalazione alla UIF da parte del professionista, la GDF dovrà valutare:

  • le procedure interne istituite;
  • il contenuto del fascicolo del cliente;
  • le motivazioni adottate dal soggetto destinatario dell’obbligo.

In altre parole, l’unità operativa dovrà vagliare nel merito l’iter valutativo seguito dal professionista, dalla valutazione del livello di rischiosità del cliente e dell’operazione fino alla corretta applicazione degli indicatori di anomalia.

A tal fine, si legge nel modulo operativo, la GdF dovrà vagliare non solo la validità delle motivazioni del professionista, ma anche la loro formalizzazione, unitamente all’esistenza di eventuali documenti a supporto.

Esempio:

  • Un cliente dello studio paga regolarmente le proprie fatture d’acquisto sempre in contante seppur ogni fattura sia d’importo inferiore alla soglia di 1.000.
  • La lettera b del comma 1 dell’art. 36 del D.L. 78/2010 ha integrato l’articolo 41 del D.lgs 231/2007 qualificando quale elemento di sospettoil ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante anche se non in violazione dei limiti dell’articolo 49.”
  • La GDF potrà richiedere al professionista l’iter valutativo seguito (da lui e/o dai suoi collaboratori/dipendenti) nonché gli eventuali documenti a supporto della decisione maturata dal titolare dello studio di non effettuare all’UIF la segnalazione di operazione sospetta.
  • In mancanza la Gdf si potrà comportare come si evince da un verbale di questi giorni:

Davide Giampietri- Centro Studi CGN