IVA per cassa con comportamento concludente

È dello scorso 21 novembre il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce l’utilizzo esclusivo del comportamento concludente per l’esercizio dell’opzione relativamente alla c.d. IVA “per cassa”.

Com’è oramai noto, il Decreto del M.E.F., attuativo dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012, riferito all’’IVA “per cassa”, è  stato pubblicato lo scorso 16 ottobre.

Dal prossimo 1 dicembre i soggetti passivi d’imposta che nell’anno solare precedente ovvero, in caso di inizio di attività, in corso d’anno, hanno realizzato o prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a due milioni di Euro possono optare per la liquidazione dell’IVA per cassa.

Nella presente trattazione non ci soffermiamo sulle disposizioni attuative, già oggetto di precedente approfondimento; daremo spazio, invece, a quanto stabilito nel recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165764/2012 dello scorso 21 novembre.

L’Agenzia è intervenuta fornendo chiarimenti sulla modalità di esercizio dell’opzione, stabilendo che imprese e professionisti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a due milioni di Euro, ovvero prevedono di realizzare per l’anno in corso, in caso di inizio attività, il medesimo volume d’affari possono optare per il regime in questione esclusivamente mediante comportamento concludente, essendo questa, ad oggi, l’unica modalità permessa.

Successivamente, ai sensi dell’art.2 del DPR 442/97, la medesima opzione andrà esercitata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale presentata ai fini IVA. L’opzione ha effetto in generale a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui viene esercitata o, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.  Solamente per il 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA 2013 ha effetto retroattivo per le operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre 2012.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA tardiva, presentata entro il termine previsto dall’articolo 2, comma 7, p. 1 del DPR n. 322/1998. L’opzione è vincolante per il contribuente per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata. Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1 dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.

Il contribuente che intende assumere tale beneficio, dovrà emettere la fattura riportandone in calce la dicitura “Trattasi operazione effettuata in regime di IVA per cassa, ai sensi dell’art.32-bis del D.L. 83/2012”.

L’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale, ma non fa venir meno l’efficacia dell’opzione.

Rita Martin – Centro Studi CGN