IVIE-IVAFE: si cambia ancora?

Con gli emendamenti alla Legge di Stabilità 2013, in discussione in questi giorni, presentati in Commissione Bilancio alla Camera, sono state proposte ulteriori modifiche relativamente all’applicazione dell’imposta sugli immobili detenuti all’estero (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Ecco cosa dovrebbe cambiare:

IVIE

L’imposta viene fatta decorrere dall’anno d’imposta 2012 – e non dal 2011 – probabilmente per parificarla all’Imposta Municipale Propria (IMU). In forza di ciò, le imposte già versate dai contribuenti con il saldo di Unico 2012 saranno considerate quale acconto per l’anno d’imposta 2012.

Certamente si verificheranno casi secondo i quali potrebbe essere stato versato un importo maggiore del dovuto, con un conseguente credito d’imposta, probabilmente da richiedere a rimborso, e altri casi secondo i quali l’importo già versato potrebbe risultare insufficiente: i legislatori dovranno tener conto di tali possibilità e valutarne le conseguenze.

Pare utile ricordare, infatti, che, in caso di versamenti di importi di acconto insufficienti, è prevista la sanzione amministrativa del 30% della somma non versata più gli interessi di mora, salva la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. L’imposta sarà determinata secondo le regole dell’IRPEF, calcolandone, pertanto, in sede di dichiarazione, saldo e acconti.

L’imposta sull’immobile estero adibito ad abitazione principale viene stabilita indistintamente allo 0,4 per cento. Ad oggi, l’aliquota è fissata allo 0,76 per cento, con la riduzione allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale ai soggetti che prestano lavoro all’estero per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione, oppure presso organismi internazionali.

La detrazione di 200 euro, come pure quella di 50 euro per ogni figlio under 26 a carico rimane in vigore. Naturalmente, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, l’applicazione di tali benefici è ammessa a condizione che il soggetto non usufruisca già dell’agevolazione IMU per abitazione principale per un immobile in Italia.

Ulteriore modifica è riferita all’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 che viene integrato con il nuovo comma  15-ter. In sostanza, sugli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e su quelli non locati già soggetti a IVIE non si applica l’art.70, c.2 del TUIR; per tali immobili non sarà quindi applicata l’IRPEF.

IVAFE

Le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate all’Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Per l’anno d’imposta 2012, che diviene il primo anno di applicazione del prelievo, l’aliquota è pari all’1 per mille, mentre dal 2013 in poi è fissata all’1,5 per mille. Non sono previste franchigie minime di esenzione. Anche in questo caso, contribuenti che hanno versato l’imposta a saldo per l’anno 2011 potranno considerarne l’importo quale acconto per l’anno 2012.

L’art.19, c.20 del D.L. n.201/2011 ha stabilito, inoltre, l’imposta fissa di Euro 34,20 da applicarsi sui conti correnti e sui libretti di risparmio posseduti in paesi UE o aderenti al SEE. L’imposta è pari a quella fissata per i correntisti italiani.

Con l’emendamento alla Legge di Stabilità tutti i conti detenuti all’estero sconteranno il prelievo in misura fissa, anche quelli detenuti in Paesi diversi dalla UE o allo Spazio economico Europeo, eliminando, così, eventuali differenziazioni e limitazioni alla circolazione di capitali.

Rita Martin – Centro Studi CGN