Anche la fattura semplificata cambia

In caso di emissione di fatture per un importo non superiore a Euro 100,00, dal 1 gennaio 2013 si semplificano descrizione e destinatario. La riformulazione dell’art.21-bis del DPR 633/72 prevede, dal 1 gennaio 2013, che anche la fattura c.d. semplificata debba essere datata e numerata progressivamente in modo univoco, non richiedendo più il collegamento con l’anno solare e con la facoltà, quindi, di scegliere la numerazione unica a piacimento.

Ricordiamo la recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la 1/E/2013) dove viene comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva la quale, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa, ovvero possa essere adottata una numerazione progressiva che, partendo sempre dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione. L’Agenzia specifica però anche che il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.

Il documento semplificato dovrà riportare i dati identificativi dell’emittente, la partita IVA dello stesso e i dati del rappresentante fiscale o dell’eventuale stabile organizzazione del soggetto non residente.

Riguardo ai dati del cessionario, invece, è sufficiente il codice fiscale o la partita IVA, se questi è un soggetto stabilito in Italia, ovvero il numero identificativo UE, se questi è stabilito in uno Stato intracomunitario.

Il medesimo articolo al c.6-bis lett. a) asserisce che la fattura semplificata non deve essere emessa:

  • per le cessioni intracomunitarie;
  • per le operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA debitore dell’imposta in atri Stati UE.

Nella fattura la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati può essere indicata in maniera più semplicistica, quindi meno dettagliata, di quanto previsto per la fattura ordinaria. L’importo massimo fatturabile non deve superare Euro 100,00, probabilmente IVA compresa.

L’art.21-bis c.1 lett. g) precisa, infatti, che, in luogo dell’indicazione di imponibile e imposta è possibile specificare il totale della fattura con IVA, indicandone separatamente solo l’aliquota applicata; in tal modo è comunque possibile calcolare l’importo dell’imposta.

Con apposito decreto ministeriale, l’importo massimo potrà essere aumentato a Euro 400,00, ovvero non prevedere alcun limite per talune particolari tipologie di beni e/o servizi o per certe tipologie di soggetti.

Nuove regole anche per le note di variazione. È l’art.21-bis c.1 lett. h) che stabilisce, infatti, che note di addebito o di accredito dovranno anche riportare il numero della fattura originaria e le indicazioni che ne specificano la modifica.

Rita Martin – Centro Studi CGN