E adesso arriva la Tares

Il nuovo tributo è dovuto, dal 1 gennaio 2013, da tutti i cittadini che detengono a qualsiasi titolo un immobile suscettibile di produrre rifiuti e avrà un impatto sulle famiglie quasi pari all’IMU.

L’art. 14 del D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato Tares che sostituisce la Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu) e la Tariffa di Igiene Ambientale (Tia1, Tia2).

Il nuovo tributo  finanzia anche  i “servizi indivisibili” prestati dagli Enti Locali, vale a dire quei servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale, quali, ad esempio, l’illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade pubbliche.

Soggetto passivo è il contribuente persona fisica o giuridica che, a qualsiasi titolo, utilizza un bene immobile, aree scoperte comprese, suscettibile di produrre rifiuti.

Se l’immobile è utilizzato nel corso dell’anno per un periodo non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Se l’immobile, invece, è in comproprietà ovvero trattasi di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Ma in che modo la nuova Tares graverà sul bilancio familiare di ogni singolo cittadino? In primis, è doveroso esprimere la certezza che sarà sicuramente più onerosa della vecchia Tarsu e della Tia, poiché dovrà:

  • garantire la totale copertura dell’onere sostenuto per il servizio;
  • assicurare un introito aggiuntivo pari a 30 centesimi a metro quadrato per finanziare i servizi indivisibili.

Incremento, quest’ultimo, che, in base a quanto specificato al comma 13 del D.L. 201/2011, potrà essere innalzato dai Comuni fino a 10 centesimi in più.

Per l’anno 2013, l’importo totale, che era suddiviso in quattro rate con scadenze prefissate nei mesi di gennaio, aprile, giugno e dicembre, sarà suddiviso in tre (o forse due) rate, iniziando da luglio, e si baserà sulle stesse superfici dichiarate ai fini Tarsu o Tia; dal 2014 sarà possibile il versamento in unica soluzione.

Quando lo scambio di informazioni effettivo fra Catasto e Comuni sarà attivato, il tributo assumerà la propria base imponibile effettiva, cioè l’80% della superficie catastale dell’immobile.

Le prime rate saranno calcolate considerando l’incremento di 30 centesimi a metro quadrato, mentre sulla rata di dicembre saranno applicati i rispettivi conguagli, nel caso in cui i Comuni decidessero di applicare l’aumento unitario di 10 centesimi per ogni metro quadrato.

L’art.34 comma 23 della Legge 221/2012 affida le competenze della determinazione della Tares e delle modalità di riscossione agli enti Regionali e in particolare: “… compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

In via transitoria, per il 2013 la riscossione resterà affidata ai soggetti che già svolgevano tale attività nel corso del 2012, mentre a regime il tributo dovrà essere versato esclusivamente al Comune.

Vale la pena ricordare che, secondo il comma 15 dell’art.14 del Decreto sopra citato, ogni Comune potrà, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali.

Rita Martin – Centro Studi CGN