Gli esportatori abituali, cioè i soggetti passivi IVA nazionali che effettuano abitualmente operazioni non imponibili con l’estero, possono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA.
È considerato esportatore abituale colui che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti ha registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
L’esportatore abituale deve confrontarsi con il proprio plafond, che costituisce il limite – nel periodo di riferimento – entro il quale può acquistare senza corrispondere IVA al fornitore. Rientrano nel calcolo del plafond tutte le operazioni ricomprese nel rigo VE30 della dichiarazione IVA.
L’esportatore abituale, dopo aver verificato di aver superato il limite del 10% come sopra citato e il proprio plafond, comunica ai suoi fornitori di non farsi applicare l’IVA sugli acquisti, mediante la compilazione e l’invio della dichiarazione d’intento o lettera d’intento; rimangono escluse dal conteggio:
- l’acquisto dei fabbricati;
- l’acquisto delle aree edificabili;
- i contratti di leasing o di appalto inerenti gli stessi;
- i beni e i servizi con IVA indetraibile.
La dichiarazione ha validità per l’anno solare di riferimento e, se utilizzata per importazioni senza applicazione dell’IVA, va consegnata all’Ufficio doganale d’ingresso prima di effettuare ogni singola operazione.
Le lettere d’intento devono:
- essere redatte in duplice copia;
- essere numerate progressivamente per ogni anno solare;
- essere consegnate o inviate al fornitore prima dell’effettuazione del primo acquisto per il quale si richiede la non applicabilità dell’IVA;
- riportare i dati anagrafici del dichiarante, richiamare l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;
- contenere l’indicazione che il fornitore dovrà seguire, ossia se la dichiarazione ha valore per un singolo acquisto, per tutti gli acquisti che saranno effettuati in un determinato periodo dell’anno, oppure per gli acquisti che saranno effettuati nell’anno fino al raggiungimento di una certa somma (ad esempio acquisti effettuati in un certo periodo d’imposta fino a 20.000 euro), per le importazioni è obbligatoria la richiesta per ciascuna operazione;
- essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono state emesse nell’apposito registro (c.d. registro delle dichiarazioni d’intento) tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972. Qualora non venga predisposto l’apposito registro, a partire dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della L. 18.02.1997 n. 28, le dichiarazioni d’intento possono essere registrate in apposite sezioni del registro IVA vendite o corrispettivi. Infine, l’emissione delle lettere d’intento rende necessaria la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA;
- l’esportatore è tenuto inoltre ad aggiornare mese per mese la situazione inerente il plafond, e, pur essendo stato abolito l’obbligo di annotazione del plafond, è comunque obbligatoria la compilazione di un prospetto in sede di dichiarazione annuale e/o in caso di richiesta dell’Ufficio.
In caso di utilizzo del plafond oltre l’ammontare disponibile, viene applicata una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata; è ammesso il ravvedimento operoso. In tal caso, il cessionario, non essendo in possesso di fattura con IVA, emette autofattura e versa l’IVA maggiorata di sanzioni e interessi, senza l’obbligo di dover informare il fornitore dell’avvenuta regolarizzazione, così come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrante n.98/E/2000.
L’autofattura deve essere emessa in due copie, una delle quali va consegnata al competente Ufficio IVA, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e deve contenere: i dati del fornitore, il numero di protocollo della fattura ricevuta, l’ammontare eccedente il plafond e la corrispondente IVA dovuta. Deve quindi essere registrata nel registro IVA acquisti.
L’imposta va versata all’Erario con il tradizionale modello F24, indicando il codice tributo IVA relativo al mese cui è avvenuta la violazione; gli interessi vanno calcolati giornalmente dalla data della violazione al giorno del versamento nella misura del 2,5% annuo e versati con il codice tributo 1991; la sanzione è dovuta nella misura di 1/8 del minimo, cioè nella misura del 12,50% e versata con il codice tributo 8904.
In sede di dichiarazione annuale IVA, l’importo dell’imposta versata dovrà essere evidenziato nel quadro VE e nel quadro VL.
Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dall’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata; l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata (in regime di non imponibilità) non deve essere indicato nel rigo VF13.
Rita Martin – Centro Studi CGN