Come difendersi dalle aliquote comunali deliberate in ritardo

Ai fini dell’IMU le  aliquote comunali deliberate oltre la scadenza prevista dalla legge possono essere considerate illegittime? Se sì, come si deve comportare il contribuente per far valere l’illegittimità dinanzi ai giudici?

I Comuni devono adottare le delibere in materia di tributi locali entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. La disposizione di cui sopra è disciplinata dall’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 per ciò che riguarda l’approvazione dei regolamenti, mentre, per le delibere in materia di aliquote, dall’art. 1, comma 169 della legge n. 269 del 27 dicembre 2006.

Le disposizioni, inoltre, prevedono la retroattività delle delibere comunali al 1° gennaio dell’anno di riferimento se approvate entro i termini di cui sopra.

Tuttavia, si deve osservare che le disposizioni sopra evidenziate non legittimano la contemporanea dell’approvazione del bilancio dell’ente locale e delle aliquote tributarie, in qualunque tempo essa si verifichi; al contrario, prevedono l’autonomo rispetto della scadenza apposta dalla legge ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. La logica conseguenza che ne deriva è che le delibere di approvazione delle aliquote decise oltre i termini dovrebbero essere illegittime.

L’illegittimità della delibera, però, deve essere impugnata:

  • dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa;
  • successivamente, davanti ai giudici tributari.

Nel caso in cui il contribuente decida di far valere l’illegittimità dinanzi ai giudici tributari, dovrà autoliquidare l’imposta con le misure base e attendere la notifica dell’avviso di accertamento da parte del comune.

Una volta notificato l’avviso di accertamento, il contribuente, entro i successivi 60 giorni, potrà proporre ricorso alla competente Commissione tributaria chiedendo, in via pregiudiziale, la disapplicazione della delibera illegittima, ai sensi dell’articolo 7, D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992.

Al contrario, qualora sia stato versato il saldo IMU sulla base delle aliquote “illegittime”, il contribuente dovrà presentare un’istanza di rimborso dell’imposta pagata in misura eccedente quanto effettivamente dovuto. Avverso il diniego del Comune o il silenzio-rifiuto che si forma decorsi 90 giorni dall’istanza, il contribuente sarà “costretto” a proporre ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria, eccependo l’illegittimità della delibera comunale.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN