Amministratore di condominio: quadro AC di Unico anche per chi compila il 730

Il contribuente che è in possesso dei requisiti per presentare il 730, qualora eserciti la funzione di amministratore di condominio presenta, unitamente al Frontespizio, il quadro AC di Unico, nei termini previsti per la medesima dichiarazione e cioè entro il 30 settembre. Chiariamo meglio cosa deve essere comunicato e come deve avvenire la compilazione del quadro in questione.

Il quadro deve essere compilato dall’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione per comunicare all’Anagrafe tributaria l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare e i dati dei relativi fornitori.

Non devono, comunque, essere comunicati:

  • gli acquisti di servizi che hanno comportato, in capo al condominio, il versamento della ritenuta da titolo di acconto, che vanno invece inseriti nel modello 770;
  • gli acquisti di beni e/o servizi di ammontare non superiore a Euro 258,23 per singolo fornitore, considerandoli al lordo dell’IVA;
  • le forniture di acqua, gas ed energia elettrica.

Vanno indicate, invece, le spese relative al 36%-50% e al 55%, ancorché assoggettate alla ritenuta del 4%, in quanto, in questo caso, è la banca che, applicando la ritenuta e divenendo quindi sostituto d’imposta, presenterà il modello 770.

Nel quadro AC devono inoltre essere indicati i dati identificativi del condominio, qualora esso sia oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni condominiali.

Per i lavori iniziati dopo il 13 maggio 2011, in luogo della comunicazione al C.O. di Pescara, il cui obbligo di invio è stato abolito dal D.L. 70/2011, nella sezione II del quadro vanno indicati i dati catastali del condominio, utili al fine del controllo della detrazione.

Per gli interventi iniziati dall’anno d’imposta 2012 o dopo il 13 maggio 2011 le cui spese sono state sostenute del 2012, quindi, se eseguiti su proprietà comune, i dati dell’immobile devono essere forniti dall’amministratore del condominio che compila la Sezione II del quadro AC. Ma se gli interventi sono eseguiti su proprietà privata, i dati degli immobili devono essere forniti dal contribuente che ha sostenuto la spesa e che compilerà la sezione III-B del quadro RP di Unico:

ovvero la sezione IIIB del quadro E del modello 730:

Si ricorda quanto stabilito dalla Circolare 204/2000 del M.F. e cioè che la presentazione del quadro AC per i condomini con non più di quattro condómini è obbligatoria solo se è stato nominato un amministratore; non va quindi effettuata se il condominio è privo di amministratore.

Rimane, invece, l’obbligo di effettuazione delle eventuali ritenute e la successiva presentazione del modello 770.

Rita Martin – Centro Studi CGN