Contratti di lavoro flessibile e sicurezza sul lavoro: parenti neanche troppo lontani

Nel corso dei precedenti interventi abbiamo avuto modo di delineare gli aspetti peculiari di determinate tipologie contrattuali di lavoro flessibile: contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e lavoro a chiamata. Qual è il legame tra contratti di lavoro flessibile e sicurezza sul lavoro?

Per ciascuna tipologia la legge dispone specifici obblighi formali o comunque presupposti di validità, che vanno dalla specificazione delle motivazioni nel contratto a tempo determinato alla ricorrenza di determinati requisiti di iscrizione in capo alla società che esercita professionalmente la somministrazione di manodopera, fino alla necessità di requisiti oggettivi o soggettivi per ricorrere al contratto di lavoro a chiamata.

Tuttavia, accanto agli specifici requisiti di legge per la stipulazione dei contratti, sono previsti casi che escludono  l’utilizzo di queste tipologie contrattuali.

Tra questi, una specifica previsione è relativa all’assolvimento da parte delle aziende degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare, dell’obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi.

In materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti,  uno dei principali adempimenti imposti dalla normativa in capo al datore di lavoro (peraltro, non delegabili), è proprio “la valutazione  di  tutti  i  rischi  con  la  conseguente elaborazione del documento” (art. 17, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

E allora, vediamo qui di seguito in che modo si esprime la legge al riguardo, andando a creare di  fatto un legame assai stretto tra il mondo del diritto del lavoro “classico” e quello dell’igiene e sicurezza in azienda.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è previsto,  tra le altre ipotesi di esclusione, che

  • “L’apposizione  di  un  termine  alla  durata di un contratto di lavoro subordinato non e’ ammessa […] da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato  la valutazione   dei   rischi […]  (art. 3, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 368/2001).

Ancora, anche per quanto riguarda la somministrazione di lavoro (sempre in aggiunta alle altre ipotesi di esclusione), è stabilito che :

  • “Il contratto di somministrazione di lavoro e’ vietato […] da  parte  delle  imprese  che  non  abbiano  effettuato   la valutazione  dei  rischi […], art. 20, c. 5, lett. c), D.Lgs. n 276/2003.

Infine, relativamente al contratto di lavoro intermittente, lo stesso D.Lgs. n. 276/2003, all’art. 34, c. 3, lett. c) prevede allo stesso modo che:

  • “E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente […] da parte delle imprese che non abbiano effettuato  la  valutazione dei rischi […].

Dagli estratti che abbiamo riportato appare evidente  l’incontro (anche abbastanza ravvicinato) tra la possibilità di utilizzare i contratti di lavoro flessibile ed uno degli aspetti più importanti della vita d’azienda: quello della gestione della sicurezza sul lavoro. Un incontro forse inaspettato, ma, di fatto, di estrema importanza.

Stefano Carotti – Centro Studi CGN