Modello 730: il caso dei lavoratori frontalieri

La normativa comunitaria definisce “lavoratore frontaliero” qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro dove torna, di regola, ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Quali sono le modalità di tassazione per questa tipologia di lavoratori? Operativamente, come compilare il Modello 730?

Inquadramento generale

Ciò che differenzia il lavoratore frontaliero dal lavoratore migrante è il fatto di essere residente in uno Stato e di lavorare in un altro. In altri termini, mentre il lavoratore migrante lascia il suo paese di origine per abitare e lavorare in un paese diverso da quello nel quale ha riseduto fino a quel momento, il frontaliere ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.

Ai fini di cui sopra, le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione impongono di risiedere e lavorare in una zona frontaliera in senso stretto, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 3 gennaio 2001 precisa che sono considerate

  • zone di frontiera, Austria, Francia, Svizzera, Slovenia, San Marino, Città Stato del Vaticano;
  • paesi limitrofi, Principato di Monaco.

Modalità di tassazione al 31 dicembre 2011

Il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori transfrontalieri ha subito modifiche nel corso del tempo. Fino al 31.12.2000, l’art. 3, comma 3, lett. c), TUIR prevedeva la totale esclusione di tali redditi dalla base imponibile dell’Irpef.

Successivamente, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 2001, l’art. 5, D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997 abrogò la citata disposizione, per il periodo di imposta 2001, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successivamente anche al periodo di imposta 2002, ai sensi dell’art. 9, comma 23, legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il Legislatore sancì l’esclusione dalla base imponibile dei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri.

In seguito, l’ art. 2, comma 11 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, per i periodi d’imposta successivi al 2002, stabilì che i redditi in esame dovessero essere indicati per l’importo superiore a euro 8.000.

Modalità di tassazione dal 1 gennaio 2012

L’art. 29, comma 16-sexies, del D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011 (cosiddetto decreto Milleproroghe), ha prorogato la deduzione per il 2012, ma ha altresì, previsto che la soglia di esenzione scendesse da euro 8.000 a euro 6.700.

Stante quanto sopra, ai fini della compilazione del modello 730/2013:

  • per la determinazione del saldo 2012, i redditi in esame concorreranno alla formazione dell’imponibile Irpef per la parte che eccede l’importo di euro 6.700;
  • per la determinazione dell’acconto 2013, è necessario ricalcolare il reddito imponibile considerando la quota di euro 6.700 (esente fino al 2012) come soggetta a tassazione.

Operativamente, quindi, se nella colonna 1 del rigo C1 viene riportato il codice 4, recante “redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato”, nella colonna 3, recante “Reddito”, deve esser indicato sia l’importo indicato nel punto 1 del modello CUD 2013, sia la somma distintamente indicata nelle annotazioni del CUD con il cod. AE (Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente…)

Chi presta l’assistenza fiscale, pertanto, determinerà il saldo 2012 e la misura degli acconti secondo le disposizioni sopra riportate.

Da ultimo, si precisa che, sebbene anch’essi residenti nel territorio dello Stato, le disposizioni in esame non riguardano le ipotesi di lavoratori dipendenti che, in forza di uno specifico contratto che prevede l’esecuzione della prestazione lavorativa all’estero in via esclusiva e continuativa, soggiornano all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Infatti, per tali soggetti, il reddito è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN