Condizioni di esonero dalla presentazione del 730 e impatto dell’IMU

I casi di esonero dalla compilazione del modello 730, disciplinati dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, aumentano in modo significativo alla luce delle nuove disposizioni in materia di IMU. Cosa significa in concreto? Lo chiariamo attraverso un esempio pratico.

I casi di esonero dalla compilazione del modello 730 comprendono  casi “particolari”, legati alla tipologia di reddito percepito o al limite di reddito, e una condizione “generale” di esonero.

Si considerano legati alla tipologia di reddito i casi particolari relativi ai:

  • redditi derivanti dall’abitazione principale;
  • redditi di lavoro dipendente e di pensione quando sono trattenute le ritenute IRPEF ed eventualmente sia stato effettuato il conguaglio in presenza di più rapporti di lavoro dipendente;
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o lavori a progetto purché siano state operate correttamente le ritenute ed eventualmente effettuato il conguaglio in presenza di più collaborazioni o lavori a progetto;
  • redditi esenti da imposta come, ad esempio, i redditi erogati a titolo di borse di studio, rendite Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
  • redditi soggetti ad imposta sostituiva come i proventi derivanti dal possesso di titoli di Stato;
  • redditi che sono stati oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi attivi maturati su conto corrente e che sono già soggetti alla ritenuta del 20%.

Si considerano legati al limite di reddito i casi particolari relativi ai:

  • redditi di lavoro dipendente o assimilati o di pensione il cui periodo di lavoro è non inferiore a 365 giorni e non raggiungono un reddito di 8.000 euro annui al netto dell’abitazione principale;
  • redditi di pensione se di importo non superiore a 7.500 euro (7.750 euro per gli over 75 anni di età);
  • redditi di terreni nel limite di 185,92 euro;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli altri redditi peri quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro se di importo non superiore a 4800 euro;
  • compensi per attività sportive dilettantistiche di importo non superiore a  28.158,28 euro;
  • redditi derivanti dal possesso di redditi di terreni e fabbricati per un importo non superiore a 500 euro annui.

Ai fini del presente articolo, tuttavia, preme sottolineare che saranno comunque  esonerati dalla presentazione del modello 730/2013 coloro che possiedono redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad 10,33 euro, determinata scomputando dall’imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo del contribuente, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi  e le altre ritenute subite nel periodo di imposta in corso al 2012.

Fermo restando quanto sopra esaminato, è bene osservare che i casi di esonero rilevano anche nel caso di dichiarazione congiunta. Al riguardo, anche se la dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente redditi previsti per la presentazione in forma singola, si deve sottolineare anche che, se uno dei due coniugi è in uno dei casi di esonero sopra esaminati, non può presentare il modello 730/2013. Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata solamente “se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà”.

L’impatto dell’IMU

Il quadro fin qui analizzato ha una sostanziale rilevanza anche se si considerano le disposizioni che regolamentano l’IMU. Infatti, ai fini delle imposte dirette, con l’entrata in vigore dell’IMU, sono mutati i criteri di tassazione degli immobili. In particolare, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 2012, l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari degli immobili non locati.

Ne consegue che, per gli immobili non locati, inclusi quelli concessi in comodato e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista, o non affittati è dovuta soltanto l’IMU, mentre per quelli locati o affittati sono dovute sia l’IMU sia l’IRPEF.

Combinando la regola stabilita dal suddetto articolo 8 con la condizione generale di esonero sopra ricordata, i casi per i quali è prevista la dispensa dalla presentazione della dichiarazione dei redditi aumentano in modo significativo.

Si ipotizzi, infatti, il caso di tre immobili di proprietà di due coniugi. Fino al periodo d’imposta in corso al 2011, (quindi modello 730/2012) entrambi presentavano la dichiarazione in modo congiunto e il reddito dei fabbricati, indicato nel quadro B del modello 730/2012, concorreva a formare il reddito complessivo, in ragione della quota di proprietà, di ciascuno dei coniugi. Ne derivava, in particolare, che ciascuno dei due coniugi poteva portare in diminuzione dell’imposta lorda eventuali oneri rimasti a proprio carico.

Con l’entrata in vigore dell’IMU, al contrario, per effetto della sostituzione prevista dal suddetto art. 8, il coniuge non potrà più far concorrere il reddito dei fabbricati (non locati) al proprio reddito complessivo con la conseguenza che, avendo soltanto tale reddito, rientrerà nella condizione generale di esonero dalla presentazione della dichiarazione.

I due coniugi, pertanto, non potranno più presentare la dichiarazione in modo congiunto e il contribuente titolare di altri redditi dovrà presentare la dichiarazione singolarmente. Il coniuge del dichiarante, quindi, sarà esonerato dalla presentazione della dichiarazione a eccezione del caso espressamente previsto dalle istruzioni ministeriali secondo cui è ammessa la possibilità di presentazione della dichiarazione, anche in caso di esonero, “per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2012”.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN