Cosa fare se si riceve la dichiarazione d’intento da parte di un fornitore?

Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA. Ecco le modalità operative che devono seguire gli operatori economici che ricevono la richiesta.

Innanzitutto si sottolinea che il documento di cui si tratta è la “dichiarazione di intento” che:

  • deve essere ricevuta in originale;
  • deve essere redatta su modello conforme a quanto disposto dal D.M. delle Finanze 6.12.1986;
  • deve pervenire prima dell’effettuazione dell’operazione (o delle operazioni);
  • può contenere la richiesta per una sola operazione (da specificare) oppure per gli acquisti di beni e /o servizi da effettuarsi nell’anno indicato e in relazione ad un determinato ammontare (da indicare) oppure limitatamente a un certo periodo di tempo (che non può superare il 31 dicembre dell’anno di emissione della dichiarazione).

All’atto del ricevimento della dichiarazione d’intento, il fornitore del bene o servizio deve:

  • numerarla progressivamente (tenendo presente che se si riceve nell’anno precedente a quello in cui dovrà essere applicata, bisognerà attribuire una numerazione distinta e una separata annotazione, rispetto a quella dell’anno in corso – vedi nota Dir. TT.AA. n. 355803 del 26.7.1985);
  • annotarla entro i 15 giorni successivi al ricevimento, nell’apposito registro oppure in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

Successivamente, all’atto dell’emissione della fattura:

  • verificare che il periodo di esecuzione dell’operazione corrisponda a quello indicato sulla dichiarazione rilasciata;
  • indicare sulla fattura emessa l’articolo di esenzione IVA che risulta dalla dichiarazione ricevuta;
  • riportare sulla fattura emessa gli estremi (numero e data) della dichiarazione d’intento ricevuta;
  • apporre sull’originale della fattura, una marca da bollo da € 1,81 (indicandone la circostanza sulla copia).

Infine, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica (mensile o trimestrale) IVA, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza l’applicazione dell’imposta, il fornitore del bene o servizio deve:

  • comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nella dichiarazione d’intento.

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it:

  •  Cosa devi fare – Dichiarare – Dichiarazioni operazioni intracomunitarie – Dichiarazioni di intento – è disponibile la scheda informativa dell’adempimento, il modello e le istruzioni (non ancora aggiornati nei termini di invio entro la prima liquidazione periodica IVA utile) per la comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d’intento nonché utili riferimenti normativi e di prassi;
  • Cosa devi fare – Dichiarare – Dichiarazioni operazioni intracomunitarie – Dichiarazioni di intento – Compilazione e invio – è disponibile il relativo software di compilazione e controllo file che potrà essere usato anche  dagli intermediari abilitati.

Di seguito, ecco i principali riferimenti normativi:

  • Art. 8 (specificatamente comma 1 – lettera c) del D.P.R. 633 – 1972;
  • Art. 1 D.L. 746 – 1983 convertito con modificazioni nella L. 17 – 1984;
  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 82/E del 1.8.2012;
  • Nota Dir. TT.AA. n. 355803 del 26.7.1985.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo