Il quadro RW di Unico: le Sezioni II e III

Continuiamo quanto iniziato la scorsa settimana, terminando la trattazione del quadro RW di Unico con le Sezioni II e III. Ricordiamo che anche il contribuente che presenta il modello 730 compila il quadro RW, unitamente al Frontespizio di Unico.

La Sezione II

Vanno segnalati, nella Sezione II di RW, righi dal 4 al 9, gli investimenti all’estero o le attività estere di natura finanziaria, dalle quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al 31 dicembre di ogni anno solare e di ammontare complessivo superiore a Euro 10.000,00.

Vanno segnalate, a titolo esemplificativo, la detenzione di partecipazioni in società estera, la detenzione di un immobile all’estero, la presenza di un conto corrente detenuto in una banca estera.

In riferimento a tali investimenti e/o attività, la segnalazione in RW va fatta distinguendo, per ogni singola tipologia, lo Stato estero e la consistenza, compilando un rigo per ogni tipologia.

In ogni caso, vanno sempre indicate in RW:

  • le attività finanziarie estere emesse da non residenti, compresi i titoli pubblici italiani emessi all’estero
  • i beni mobili suscettibili di utilizzazione economica, quali yacht, preziosi e opere d’arte
  • gli immobili all’estero.

Le attività finanziarie italiane emesse da residenti, compresi i titoli di enti e/o organismi internazionali equiparati ai titoli di Stato, devono essere segnalate solo in caso di cessione o rimborso che generano plusvalenza; mentre le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione contratte con società assicuratrici non residenti, se il contratto non è concluso tramite un intermediario italiano.

Gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria da segnalare nel quadro RW sono quelli che producono redditi di fonte estera imponibili in Italia, corrisposti da soggetti non residenti, nonché tutti i redditi che derivano da beni situati fuori del territorio italiano.

Sono sempre considerati redditi esteri i redditi soggetti a ritenuta alla fonte del 20% (es. gli interessi dei depositi c/c estero), gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni estere o dei titoli similari esteri, assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% e i redditi di capitale di fonte estera.

Le polizze assicurative vanno indicate in RW ancorché assoggettate alla ritenuta del 12,50% – ora 20% – da parte della compagnia estera. Non devono invece essere indicate in RW se viene incaricata una fiduciaria italiana alla regolamentazione dei flussi d’investimento, disinvestimento e pagamento dei relativi proventi. In tal caso, la fiduciaria italiana non potrà applicare la ritenuta del 12,50% – ora 20% – che dovrà essere liquidata in RM di Unico.

Le azioni assegnate a titolo di Stock option non devono essere indicate se affidate in custodia, amministrazione o gestione a un intermediario finanziario residente.

La Sezione III

Nella Sezione III del quadro RW – righi dal 10 al 14 – devono essere segnalati tutti i trasferimenti di denaro, certificati di massa e titoli dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero, effettuati da soggetti non residenti o in forma diretta, se relativi a investimenti esteri e/o attività estere di natura finanziaria.

È evidente come le Sezioni II e III siano strettamente collegate tra loro, dovendo segnalare nella Sezione III i flussi relativi a quanto indicato nella Sezione II.

Devono, ad esempio, essere indicati:

  • in riferimento agli immobili, nella Sezione II il valore di questi e nella Sezione III l’eventuale canone di locazione o il corrispettivo per acquisto o cessione dello stesso;
  • in riferimento ai depositi e ai conti correnti esteri, nella Sezione II il valore al 31 dicembre dell’anno d’imposta e nella Sezione III gli eventuali interessi attivi;
  • in riferimento alle partecipazioni in società estere, nella Sezione II il valore delle stesse e nella Sezione III gli utili e i dividenti corrispondenti.

Riguardo ai depositi e ai conti correnti detenuti all’estero, l’obbligo di segnalazione in RW sussiste qualora il saldo degli stessi sia di importo superiore a Euro 10.000,00 al 31 dicembre dell’anno d’imposta per il quale si compila la dichiarazione, ovvero se nel corso del medesimo periodo sono stati movimentati importi complessivamente superiori al suddetto limite.

Con la Circolare 49/2009 è stato stabilito che i depositi e i conti correnti detenuti all’estero (di per sé attività finanziarie), sono obbligatoriamente da indicare in RW,  ancorché improduttivi di interessi, poiché suscettibili di produzione di reddito.

L’obbligo di segnalazione non sussiste qualora venga disposto alla banca estera di bonificare, entro il mese di maturazione, gli interessi maturati sul conto estero su un c/c italiano intestato al medesimo soggetto, distinguendone l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata.

È con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E/2010 che viene data specifica indicazione di inserimento in RW in caso di conto corrente estero o deposito estero cointestato o in comunione. In tal caso, infatti, ogni contribuente dovrà procedere all’indicazione della sola quota parte di possesso (es. c/c cointestato a firma congiunta). Si specifica, inoltre, che qualora ogni intestatario abbia la piena disponibilità del conto, la segnalazione dovrà essere effettuata da ciascuno con l’indicazione dell’intera somma disponibile (es. c/c  cointestato a firma disgiunta).

Esempio

Due coniugi accendono un c/c cointestato a firma congiunta in Spagna il 10 febbraio 2011 per Euro 105.000,00; al 31 dicembre il conto corrente riporta un saldo di Euro 120.000,00.

Il conto corrente matura, nel corso del periodo d’imposta, Euro 1.200,00 di interessi che vengono direttamente accreditati nel conto estero.

I due contribuenti compilano il quadro RW Sezione III per l’indicazione pro quota (Euro 52.500,00) del trasferimento del denaro nella banca estera; compilano quindi, sempre pro quota, la Sezione II per l’indicazione del saldo al 31 dicembre (Euro 60.000,00).

In riferimento agli interessi, dovranno contestualmente compilare, ognuno per la propria parte di competenza (Euro 600,00), il quadro RM di Unico.

Quadro RW

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Martin – Centro Studi CGN