Ex minimi e Studi di settore: esonero o obbligo?

Per tutti i contribuenti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi per obbligo o per opzione si pone il problema della compilazione, in Unico 2013, del modello Studi di settore: vi è sempre l’obbligo o esiste la possibilità di esclusione?

Come stabilito dalla Legge 244/2007 e successivamente ribadito dal D.L. 98/2011 e dalla successiva Circolare interpretativa 17/E/2012, i contribuenti che applicano il regime agevolato oggi denominato “Nuovo regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” sono esonerati, tra gli altri, anche  dall’obbligo di Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione di Studi di settore e Parametri.

Pertanto, coloro che adottano tale regime non troveranno nemmeno le caselle relative agli Studi (o ai Parametri/INE) nel quadro reddituale di Unico (LM) che compilano ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva da versare a saldo e in acconto.

Ma come comportarsi, nel momento di fuoriuscita dal regime?

In caso di disapplicazione per legge (1), che avviene nel momento in cui il soggetto non rientra più nel regime agevolato, essendo venuti a mancare, anche per una sola volta, le condizioni di applicazione, o in caso di disapplicazione per opzione (rigo VO33 del modello IVA) il soggetto rientra nel regime contabile ordinario che lo obbliga a tutte gli adempimenti previsti  per tale regime, compresa la compilazione degli Studi di settore.

Per gli esercenti attività di impresa che hanno cessato di avvalersi del regime dei c.d. contribuenti minimi dall’anno d’imposta 2012 è stato istituito il nuovo codice di esclusione “12”.

Tali soggetti, pur non accertabili,  sono comunque obbligati alla trasmissione del modello Studi, ai soli fini statistici.

Ben diversa è la situazione per tutti coloro che erano in attività al 1 gennaio 2008 o che hanno avviato una nuova attività  dal 1 gennaio 2008 e ne avevano svolta altra nel triennio 2005/2007, e che pertanto rimangono esclusi dal nuovo regime dei contribuenti minimi.

Il comma 3 dell’art. 27 del D.L. 98/2011 ha istituito la possibilità, per tale categoria di contribuenti, di accedere ad un regime c.d. “supersemplificato”(2) che, da un lato, concede particolari agevolazioni e, dall’altro, istituisce altrettanti obblighi.

Ebbene, questi soggetti non rientrano nella causa di esclusione “12” e sono obbligati, pertanto, a compilare e inviare insieme a Unico anche il modello Studi, con conseguente possibile accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Tuttavia, la stessa Agenzia con la Circolare 8/2012, ha stabilito che possono essere ammessi a una possibile situazione di marginalità economica (volume d’affari ridotto, scarsi beni strumentali, ecc.).

Le due situazioni paiono alquanto discrepanti: in caso di rientro nel regime ordinario di sola impresa vi è l’esclusione dall’applicazione degli Studi e dal conseguente accertamento; in caso di rientro in un regime parimenti agevolato (supersemplificato) vi è l’obbligo dell’invio degli Studi con possibile accertamento.

(1) Sono cause di disapplicazione dall’anno successivo a quello in cui si verificano:

  • mutamento dell’attività in una di quelle soggette ai regimi speciali IVA
  • trasferimento della residenza all’estero
  • mutamento dell’attività in altra avente come oggetto, in via esclusiva o prevalente, la cessione di fabbricati, di porzioni di essi, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • acquisizione di partecipazioni in società di persone o in SRL trasparenti. Si ricorda che tra le partecipazioni di cui all’art.5 del TUIR rientrano anche le associazioni professionali
  • presenza di avviso di accertamento definitivo
  • superamento del limite dei ricavi e/o compensi di non oltre il 50 per cento di Euro 30.000 (entro i 45.000 Euro)
  • acquisti di beni strumentali nel triennio precedente che superano Euro 15.000.

Si ricorda che è causa di disapplicazione dallo stesso anno in cui si verifica, invece, il superamento del limite di ricavi e/o compensi di oltre il 50 per cento di Euro 30.000 (oltre i 45.000 Euro).  In questo caso, l’effetto è retroattivo e dovranno essere posti in essere tutti gli adempimenti contabili e IVA, compresi i versamenti periodici della stessa.

(2) L’accesso al regime degli “ex minimi”  è riservato ai soggetti  che, pur avendo le caratteristiche di cui ai c. 96 – 99 dell’art. della Legge 244/2007, non possono accedere al nuovo regime in quanto non rispettano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 27  del D.L. 98/2011 ovvero fuoriescono dal regime dei “vecchi minimi”.

Il vincolo di permanenza nel regime è di tre anni. Il contribuente può comunque sempre optare per il regime contabile semplificato o ordinario, comunicandolo in dichiarazione.

Rita Martin – Centro Studi CGN