Italiani all’estero: obblighi di comunicazione e dichiarazioni dei redditi

Sono sempre di più i giovani che lasciano il nostro Paese per andare a lavorare all’estero. Di seguito come e perchè devono comunicarlo all’A.I.R.E. e come trattare fiscalmente i loro redditi.

La legge 27.10.1988 n.470 ha istituito l’A.I.R.E. (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che raccoglie i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore a 12 mesi.

Successivamente col D.P.R. 6.9.1989 n. 323, è stato emanato il relativo regolamento esecutivo.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero (intendendosi per tale anche i Paesi facenti parte dell’Unione europea) devono farne dichiarazione all’Ufficio anagrafe del proprio comune oppure, all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza (artt. 2 e 6 della predetta Legge n. 470 – 1988).

La predetta iscrizione, che viene eseguita gratuitamente, è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 L. 470-1988) e comporta la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza. Per maggiori informazioni sulla procedura da seguire e sui servizi disponibili, si può consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri – Servizi consolari.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L’iscrizione all’AIRE però non basta per potere affermare di risiedere fiscalmente all’estero e pagare le tasse solo in quel Paese.

La questione è delicata perché l’art. 2 del TUIR che tratta delle persone fisiche soggetti passivi d’imposta, dispone che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4.5.1999 (in quest’ultimo caso salvo prova contraria).

Le condizioni sopra citate sono alternative tra loro, nel senso che è sufficiente che ricorra una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia (e quindi dichiari qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti).

Ai fini fiscali i concetti di domicilio (luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) devono intendersi non solo letteralmente secondo quanto disposto dall’art. 43 del Codice civile, ma più ampiamente, ricomprendendo all’interno della categoria affari e interessi non solo quelli di natura strettamente patrimoniale ma anche quelli morali, sociali e familiari e considerando quale dimora abituale quella che può essere dimostrata dalle abitudini di vita (cfr. Circ. Ministero delle Finanze n. 304 del 2.12.1997).

Sciolti questi enigmi, le situazioni che possono verificarsi sono due:

  1. il contribuente è residente fiscalmente all’estero e quindi dichiarerà i redditi e pagherà le imposte dovute, nel Paese straniero;
  2. il contribuente non possiede tutti i requisiti per potere essere considerato fiscalmente residente all’estero e quindi dovrà dichiarare in Italia i redditi conseguiti nel Paese straniero. In questa ipotesi però si deve ricordare che l’Italia ha stipulato molti trattati bilaterali con Paesi esteri allo scopo evitare le doppie imposizioni e stabilire quindi le pretese impositive di ciascuno di essi; in questi casi, per la tassazione dei vari redditi, bisognerà seguire le disposizioni ivi previste.

Nel caso in cui non esistesse alcun Trattato oppure questo prevedesse la tassazione sia in Italia che nel Paese estero dei redditi posseduti dal contribuente, questi saranno dichiarati nei quadri dell’Unico secondo la loro natura (RC, RE, RF ecc.) e sarà possibile, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, recuperare le imposte pagate definitivamente all’estero sui predetti redditi .

Il recupero dovrà essere effettuato compilando i quadri del modello UNICO 2013:

  • CE del modello PF del fascicolo 3 (per i redditi d’impresa);
  • CR del modello PF del fascicolo 1 (per i redditi diversi da quelli d’impresa);
  • CE del modello PF del fascicolo 3 se sono stati prodotti all’estero sia redditi d’impresa che diversi da questi.

Volendo riepilogare quanto sopra, le cinque fasi da seguire sono:

  1. appurare l’iscrizione all’AIRE;
  2. verificare il periodo d’iscrizione nell’arco del periodo d’imposta , nelle anagrafi della popolazione residente;
  3. verificare il requisito della residenza e del domicilio;
  4. appurare l’esistenza di Trattati contro le doppie imposizioni stipulate da l’Italia e il Paese straniero, attenendosi ad esso per il trattamento fiscale dei redditi da dichiarare;
  5. se non esistessero i Trattati di cui sopra oppure i redditi fossero da tassare in entrambi i Paesi, rifarsi ai quadri CE e CR del modello PF secondo le indicazioni di cui sopra.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo