Quando e come applicare la remissione in bonis per la cedolare secca

Anche in caso di opzione per la cedolare secca capita, spesso per pura disattenzione, di dimenticare uno degli adempimenti necessari affinché la stessa abbia valore e possa essere applicata. Esiste la possibilità, però, di utilizzare l’istituto della remissione in bonis, nato con l’art.2 del D.L. 16/2012. Ma vediamo quando e come.

Quando

Per aderire alla cedolare secca, gli adempimenti necessari, ai quali non è ammessa deroga, sono:

  • la registrazione del contratto con il modello telematico SIRIA (ove concesso) ovvero con il modello 69;
  • la rinuncia all’adeguamento ISTAT prevista per il canone di locazione;
  • l’invio della raccomandata all’inquilino per la comunicazione dell’opzione.

La sanatoria prevista con la remissione in bonis può essere applicata solo qualora il contribuente abbia assolto a tutti gli adempimenti di cui sopra, manifestando un comportamento coerente e omettendo solo la presentazione entro i termini del “modello 69”. Il chiarimento è stato emanato nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 47/E/2012.

La Circolare ammette la possibilità del “ravvedimento”, quindi, per chi presenta tardivamente, ovvero oltre il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro, il “modello 69”, a patto però che il tardivo assolvimento dell’obbligo non rappresenti un semplice ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

Di conseguenza non può fruire della remissione in bonis:

  • chi presenta tardivamente il modello 69 dopo aver già pagato l’imposta di registro, il cui pagamento presuppone la scelta di non aderire alla cedolare secca;
  • ovvero chi non invia o invia tardivamente la raccomandata all’inquilino.

Come

Ai fini della sanatoria, è necessario effettuare il versamento della sanzione di Euro 258,00 mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8114. Non è possibile compensare l’importo della sanzione con crediti eventualmente disponibili.

Rita Martin – Centro Studi CGN