Bonus ristrutturazioni: l’errore sulla causale del bonifico non blocca l’agevolazione

Buone notizie per chi, avendo sostenuto spese per ristrutturazioni nel 2012, ha indicato erroneamente nella causale del bonifico il riferimento alla vecchia legge del 36%: la detrazione del 50% é salva a patto che ci sia chiarezza circa la motivazione del pagamento e la banca possa effettuare la ritenuta del 4% sull’importo accreditato all’impresa.

Lo ha chiarito la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte in risposta a un interpello presentato dall’Associazione dei geometri fiscalisti (Agefis) che, nei giorni scorsi, in periodo bollente per gli invii delle dichiarazioni dei redditi, si era vista consegnare dai propri clienti diverse ricevute di bonifici per spese sostenute nel 2012 che, in luogo della dicitura corretta “art. 16-bis del Tuir”, riportavano riferimenti a vecchie norme, quali la legge 449/1997, art. 1, comma 1, che ha regolato il 36% fino alla fine del 2011; L. 214/2011, legge di conversione del decreto salva-Italia che ha stabilizzato la detrazione; o generici riferimenti al TUIR.

In risposta all’Agefis, la DRE del Piemonte ha ricostruito l’evoluzione delle regole sui pagamenti per poter beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni (36-50%). In un primo momento l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso la possibilità di comunicare alla banca i dati eventualmente mancanti, ad esempio la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA, o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Successivamente, con l’introduzione dell’obbligo per gli istituti di credito e le Poste di effettuare la ritenuta, é stata eliminata la possibilità di regolarizzare tali errori e addirittura, con la risoluzione 55/E dell’anno scorso, l’Agenzia ha affermato che se il bonifico é carente si perde il bonus, a meno che non si provveda ad effettuare un nuovo bonifico corretto.

Ma dalla DRE del Piemonte arriva ora un’interpretazione più morbida e di buon senso. Dal momento che solitamente l’errore nella causale non impedisce la ritenuta (a patto che il contribuente esegua un bonifico “parlante” completo di codice fiscale e partita Iva), é possibile trascurare l’imprecisione nel riferimento normativo e permettere al contribuente distratto di usufruire ugualmente dell’agevolazione fiscale.

Non tutti gli errori sono però sanabili. Infatti, mentre per i casi in cui si cita un riferimento di legge errato come la legge 449/1997 o la legge 214/2011 è possibile correggere il tiro, questo non è consentito qualora il contribuente abbia riportato nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/