Nuove regole privacy contro lo spam

Con un provvedimento pubblicato già sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, il Garante per la Privacy stabilisce le nuove linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam. Le riepiloghiamo per voi.

Le nuove regole prevedono che per l’invio di offerte commerciali è necessario munirsi del consenso preventivo dell’utente. In buona sostanza, nel caso di telefonate promozionali non effettuate da un operatore, di invio fax, invio di e-mail, sms e mms è necessario avere prima acquisito il consenso dei destinatari (il cosiddetto opt-in).

In particolare sul web, le modalità per richiedere il consenso sono due:

  • la modalità opt-in che prevede che l’utente fornisca in prima persona il proprio indirizzo email o cellulare manifestando esplicitamente così il proprio consenso a ricevere i messaggi promozionali;
  • la modalità double opt-in che prevede che l’utente riceva un messaggio di posta elettronica al quale deve obbligatoriamente rispondere se vuole perfezionare l’iscrizione o accettare l’invio di materiale promozionale.

Il consenso, si legge nelle linee guida del Garante per la Privacy, deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

La finalità è quella di proteggere e difendere i consumatori dallo spamming e dal cosiddetto marketing diretto soprattutto sui nuovi canali di comunicazione informatici (web, social network e servizi di messaggistica testuale e vocale).

L’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione per le politiche di marketing delle aziende comporta infatti il rispetto di alcune regole ben precise e di alcuni comportamenti etici (netiquette).

Occorre innanzitutto rispettare, nella più assoluta trasparenza, la privacy dei propri contatti evitando l’invio indiscriminato di messaggi senza il consenso informato e specifico del destinatario.

Lo spam è senza dubbio una delle pratiche più fastidiose per gli utenti del web ed è un comportamento legalmente sanzionabile perché costituisce una palese violazione delle norme a tutela della privacy dei cittadini.

Ed è proprio per questo motivo che il Garante per la Privacy specifica che per tutti quei contatti che non presuppongono l’interazione diretta con un interlocutore, l’azienda che desidera promuovere un prodotto o un servizio potrà farlo solo dopo aver acquisito un esplicito consenso da parte dell’utente/cliente.

Le medesime regole si applicano anche nel caso di uso dei social network come Facebook, Twitter, LinkedIn e degli strumenti di messaggistica vocale o testuale, come ad esempio Skype, WhatsApp, Viber, Messenger. Niente messaggi pubblicitari quindi sulla bacheca Facebook di un utente senza aver prima ottenuto l’autorizzazione. Allo stesso modo è vietato anche l’invio di comunicazioni pubblicitarie ai vari contatti.

Il consenso può essere acquisito tramite un’unica informativa. Sarà poi l’azienda a trasmettere i messaggi promozionali attraverso le forme e le modalità più diverse.

Maggiori controlli anche su chi realizza campagne marketing per i propri clienti (agenzie di comunicazione e marketing). Le finalità del controllo sono volte a evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui si demandano i potenziali clienti effettuino spam.

È consentito inviare invece messaggi pubblicitari a coloro che sono già clienti di un’azienda, sempre che essi abbiano accettato l’invio di tali comunicazioni. Via libera anche ai messaggi pubblicitari inviati ai propri fan su Facebook o ai followers su Twitter. Il ragionamento che sta alla base delle nuove linee guida è quello che l’utente, esprimendo il proprio interesse per un prodotto o un servizio, di fatto accetta di ricevere anche comunicazioni a carattere promozionale.

Non è invece necessario il consenso per inviare email o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto passaparola senza consenso).

Con le nuove linee guida si percepisce come il Garante abbia voluto scongiurare il pericolo che le nuove tecnologie diventino strumenti fondati su un uso spregiudicato dei dati personali degli utenti della rete ai fini commerciali.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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