Modello 770 2013 e ravvedimento operoso

Una delle tante scadenze del mese di settembre, è quella che riguarda la presentazione del modello 770, che deve avvenire entro il prossimo 20 settembre. Riepiloghiamo le sanzioni previste e le azioni che possono essere intraprese dal sostituto di imposta per regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse.

Le violazioni degli adempimenti posti a carico del sostituto d’imposta possono essere sanate con l’istituto del ravvedimento operoso, sempre che le violazioni non siano già state contestate e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento da parte degli organi preposti.

Le violazioni possono riguardare:

  1. Un omesso o insufficiente versamento di ritenute

In questo caso deve essere versato l’importo precedentemente non corrisposto, maggiorato dell’importo degli interessi legali calcolati a giorno nella percentuale del 2,5%.
La sanzione ordinaria è pari al 30% dell’importo non versato; tuttavia è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando la sanzione del 3% (1/10 della sanzione ordinaria) per il ravvedimento breve entro 30 gg.), ovvero del 3,75% (1/8 della sanzione ordinaria) per il ravvedimento lungo (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa – 31 luglio 2012). Anche in questi casi viene applicato il ravvedimento sprint.

2.   Un’omessa effettuazione di ritenute nei confronti del percipiente

La mancanza di effettuazione delle ritenute, che comporta ovviamente anche il loro mancato versamento, viene sanata riversando l’importo, più gli interessi legali calcolati a giorno nella percentuale del 2,5%.

La sanzione ordinaria è pari al 20% dell’importo non trattenuto e non versato; tuttavia è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando la sanzione del 2,50% (1/8 della sanzione ordinaria) per il ravvedimento lungo (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa – 31 luglio 2012).

3.   In caso di violazioni formali, cioè quelle che non incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta, ma che ostacolano l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria viene applicata una sanzione che va da Euro 516,00 a Euro 4.131,00.

Le violazioni formali si suddividono in:

  • Violazioni meramente formali (che non ostacolano l’attività di accertamento) e che non sono sanzionate se la regolarizzazione avviene prima dell’inizio dell’attività di controllo;
  • Violazioni formali (che ostacolano l’attività di accertamento) e che sono sanzionabili e ravvedibili, al pari delle violazioni sostanziali.

4.   In caso di violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta è applicata la sanzione minima prevista per dichiarazione infedele che va dal 100% al 200% delle ritenute non versate e altre somme non dichiarate, con un minimo di Euro 258,00.

In caso di ravvedimento, si deve distinguere:

  • Ritenute non versate relative a somme non dichiarate; ciò comporta:
    • Versamento dell’importo non versato;
    • Versamento degli interessi legali calcolati giornalmente nella misura del 2,5% annuo;
    • Versamento della sanzione ridotta del 10% (1/10 del minimo) per violazioni commesse prima del 1.2.2011 ovvero del 12,5% (1/8 del minimo);
    • Presentazione della dichiarazione integrativa.

Per ogni eventuale percipiente non dichiarato è prevista la sanzione di Euro 51,00 per cadauno; in caso di ravvedimento è possibile versare Euro 6,00 (1/8 del minimo) per violazioni commesse dopo il 1.2.2011.

  • Ritenute versate interamente e non dichiarate:
    • Versamento della sanzione ridotta di Euro 32,00 (1/8 di 258,00);
    • Presentazione della dichiarazione integrativa.

Per ogni eventuale percipiente non dichiarato è prevista la sanzione di Euro 51,00 per cadauno; in caso di ravvedimento è possibile versare Euro 6,00 (1/8 del minimo).

5.   Dichiarazione tardiva

In caso di omessa presentazione della dichiarazione è applicata una sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di Euro 258,00.

Nel caso in cui le ritenute risultino completamente versate, la sanzione va da Euro 258,00 a Euro 2.065,00, con un minimo di Euro 258,00.

In caso di presentazione della dichiarazione tardiva (entro i 90 gg. dalla scadenza ordinaria) è applicata la sanzione da Euro 258,00 a Euro 2.065,00 con un minimo di Euro 258,00, salva l’applicazione delle sanzioni relative al pagamento tardivo delle stesse e degli interessi.

La sanzione per la sola presentazione della dichiarazione tardiva è ridotta a Euro 25,00 (1/10 del minimo).

Per tutti i casi sopra menzionati i codici tributo da applicare sono:

  • Per la sanzione 8906
  • Per gli interessi 1989
  • Per la sanzione di dichiarazione tardiva 8911

Rita Martin – Centro Studi CGN