Limiti ai pagamenti con denaro contante: cosa tenere a mente

I limiti ai pagamenti con denaro contante e titoli al portatore sono stati introdotti con lo scopo di ridurre, da un lato, il rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamenti al terrorismo e, dall’altro, con l’obiettivo di rendere più tracciabili i flussi finanziari riducendone i rischi di evasione. Ecco una breve guida alle limitazioni previste dalla normativa.

Come è noto, è l’art. 49 del D. Lgs. 231-2007 (meglio conosciuto come “Antiriciclaggio”) a  limitare l’uso del denaro contante e dei titoli al portatore, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a Euro 1.000.

Nella corposa circolare n. 83607 del 19 marzo 2012, il Comando generale della Guardia di Finanza si sofferma su alcune delle disposizioni contenute nel predetto art. 49 e tratta delle limitazioni all’uso del contante e degli altri mezzi di pagamento (Volume I – Parte I – capitolo 2 – n. 6 ), lett. e ).

La Circolare della Guardia di Finanza rappresenta un documento molto interessante per tutti gli addetti ai lavori, soprattutto per i tanti casi pratici che possono trovare soluzione. Ecco, in sintesi, le disposizioni principali:

  • il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce; pertanto si incorre nella violazione a prescindere dalle ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori;
  •  il divieto ha per oggetto esclusivamente il denaro, i libretti di risparmio bancari o postali al portatore e i titoli al portatore e, quindi, valori per loro natura anonimi; pertanto non rientrano nel divieto i libretti di risparmio ed i titoli nominativi;
  • il predetto articolo, fa riferimento esclusivamente ai titoli che costituiscono mezzi di pagamento (assegni circolari, bancari e postali, vaglia postali e cambiari), non rientrando tra questi la cambiale, che costituisce un’obbligazione;
  • la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, che costituiscono centri di interesse distinti (ad esempio trasferimento tra il socio e la società di cui fa parte);
  • a prescindere dall’importo, gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cosiddetti “a me medesimo”), possono essere girati solo per l’incasso ad una Banca o a Poste italiane S.p.A.;
  • non sussiste violazione per l’estinzione, da parte di un coniuge, di un certificato di deposito al portatore eccedente la soglia di legge, acceso dall’altro coniuge, se i coniugi versano in regime di comunione di beni. In tal caso, non si realizza l’ipotesi di trasferimento tra soggetti diversi, in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della comunione familiare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione;
  • nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, oppure alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione), oppure quando esso è la conseguenza di un preventivo accordo negoziale perfezionato tra la parti (ad es. pagamento rateale);
  • rientra nel divieto la distribuzione riferita ad un unico dividendo effettuata in contanti, suddivisa in più tranches, anche se ogni tranche è di importo inferiore alla soglia di legge;
  • può rappresentare operazione frazionata il pagamento di stipendi a propri dipendenti effettuato con due acconti in contanti nello stesso mese, ciascuno inferiore alla soglia di legge.

È importante sottolineare che il Ministero Economia e Finanze ha recentemente chiarito che il pagamento di una somma superiore al limite di legge può essere eseguito in parte tramite assegno e in parte tramite contanti, purché il pagamento in contanti sia inferiore a Euro 1.000.

Infine, è opportuno ricordare che  rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione il potere di valutare caso per caso se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell’art.49.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo