Competenza fiscale delle provvigioni: la Cassazione si pronuncia

La Cassazione, con la sentenza n. 23321 del 15.10.2013, ha ribadito che le provvigioni passive corrisposte ad un agente sono deducibili, per il soggetto preponente, nel periodo d’imposta in cui si é verificata o si sarebbe dovuta verificare l’esecuzione del contratto col terzo procurato dall’agente, ovvero genericamente alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell’atto per i beni immobili. Vediamo quali sono stati gli eventi che hanno condotto alla pronuncia della Cassazione.

In tema di trattamento fiscale delle provvigioni, occorre premettere che ci sono stati negli anni vari interventi dell’amministrazione finanziaria. In linea generale si può affermare che non esistono disposizioni del TUIR che derogano, in relazione al contratto di agenzia, ai principi generali per la determinazione del reddito d’impresa (art.109, co.2, lett. b, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Nel caso in esame, una società aveva pagato nel 2002 delle provvigioni a degli agenti, i quali, nel medesimo anno 2002, avevano emesso fattura riportante la descrizione “provvigioni 2001”. I verificatori fiscali, in sede di controllo, avevano ripreso a tassazione tali costi dedotti dalla società sulla base dell’osservazione che, in base al principio di competenza, le prestazioni di intermediazione commerciale che erano state ultimate in anni precedenti al 2002 avrebbero dovuto essere imputate a quegli anni.

La Cassazione già nel recente passato si era pronunciata in merito al controverso problema della corretta imputazione, ai fini fiscali, delle provvigioni percepite dagli agenti di commercio. Infatti, con la sentenza n. 9539 del 29.04.2011, era stato affermato che quel che appare rilevante, ai fini dell’imputazione temporale delle provvigioni passive, é sempre l’esecuzione della prestazione da parte del preponente o il momento in cui lo stesso avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Pertanto, in applicazione dei criteri di cui all’art.109 del TUIR, dalla parte del preponente occorre tener conto della data di esecuzione del contratto ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione conferma la posizione assunta nel 2011 stabilendo che per determinare il momento in cui le provvigioni possono essere dedotte come costi é necessario fare riferimento all’art.109, comma 2 del TUIR. Conseguenza di ciò é che le provvigioni corrisposte agli agenti “sono deducibili nell’esercizio corrispondente al momento in cui il contratto promosso dall’agente é eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito” (consegna o spedizione dei beni mobili, stipula dell’atto per gli immobili, ecc.).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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