Impossibilità di adeguata verifica della clientela: quali conseguenze?

Verificare ‘adeguatamente’ un cliente significa non solo accertare la sua identità, ma anche quella del titolare effettivo della prestazione, nonché ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione stessa e monitorarla in corso di svolgimento. Nel caso in cui i dati ricevuti per l’adeguata verifica della clientela siano incompleti, cosa sono tenuti a fare professionisti e istituzioni finanziarie?

L’art. 23 c. 1 del D.Lgs. 231-2007 prevede che quando banche, Poste Italiane s.p.a., assicurazioni, professionisti e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi non riescono ad eseguire compiutamente l’adeguata verifica della clientela e cioè:

  • identificazione del cliente;
  • identificazione del titolare effettivo;
  • ottenimento delle informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo/prestazione professionale;

devono astenersi da:

  • instaurare il rapporto;
  • eseguire l’operazione/prestazione professionale;

oppure  devono porre fine al rapporto/prestazione in essere e valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.

Di recente il D.Lgs. 169-2012 ha apportato una nuova modifica all’art. 23 del D.Lgs. 231/2007, introducendo il comma 1-bis. In base alla nuova disposizione, banche, Poste Italiane s.p.a., assicurazioni, professionisti e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi, nel caso di cui sopra (impossibilità di eseguire l’adeguata verifica della clientela), sono tenuti alla restituzione dei fondi/strumenti/altre disponibilità finanziarie, indicandone il motivo e liquidando l’importo tramite bonifico su c/c bancario indicato dal cliente stesso. Fatto ciò, il rapporto con il cliente si intenderà chiuso.

La disposizione ha destato subito forti perplessità in relazione a una serie di difficoltà di ordine pratico. Proprio per questo, essa è stata subito sospesa, in attesa dell’esame delle problematiche prospettate.

Con due provvedimenti d’estate il MEF e l’UIF (prot. DT 57889 del 30 luglio 2013 per il MEF e 6 agosto 2013 per la UIF) hanno fornito gli attesi chiarimenti, stabilendo che:

  • il cliente, all’inizio del rapporto, dovrà essere edotto delle conseguenze di un’adeguata verifica della clientela incompleta;
  • per la clientela già acquisita si procederà a raccogliere le informazioni necessarie al primo contatto utile (fatta salva la valutazione del rischio presente);
  • al cliente dovrà essere concesso un “ragionevole tempo” per adempiere;
  • dovrà essere mantenuta evidenza dei contatti intercorsi con il cliente;
  • nel caso di definita impossibilità di effettuare o completare l’adeguata verifica della clientela, si dovrà inviare al cliente una comunicazione scritta nella quale si rappresenterà l’esigenza di conoscere (entro 60 gg.) l’indicazione delle coordinate di un conto sul quale avverrà la restituzione di fondi /strumenti/disponibilità finanziare/liquidità di sua spettanza;
  • a decorrere dalla ricezione della comunicazione scritta, sarà rifiutato il pagamento di assegni tratti sul conto corrente e il cliente dovrà restituire eventuali moduli d’assegno in suo possesso;
  • il conto che sarà comunicato dovrà essere almeno cointestato al cliente di cui si tratta;
  • la restituzione interesserà unicamente i rapporti che presentino saldi attivi;
  • i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno acquisire e conservare tutte le informazioni relative al caso;
  • se non si ottiene alcuna indicazione del conto sul quale effettuare il bonifico relativo alla restituzione delle somme, esse saranno versate su un conto infruttifero.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo