Le modalità di monitoraggio fiscale nel nuovo quadro RW

Con lo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti detentori di investimenti e/o di attività finanziarie all’estero, il quadro RW di Unico è stato notevolmente modificato. In attesa della pubblicazione del quadro nel modello UnicoPF, vediamo cosa cambia.

L’alleggerimento inizia con l’eliminazione delle Sezioni I e III; pertanto, la compilazione dell’unica Sezione rimasta (la seconda) va effettuata per comunicare esclusivamente la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nel periodo d’imposta considerato.

È inoltre eliminato il vecchio limite di Euro 10.000,00: l’indicazione va effettuata senza alcun limite di importo.

Soggetti obbligati

La compilazione del nuovo RW è a carico del possessore diretto degli investimenti esteri, ma non solo. Obbligato alla compilazione è anche il soggetto che risulta essere il titolare effettivo dei beni, secondo quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio.

Il monitoraggio fiscale viene quindi effettuato obbligatoriamente dai seguenti soggetti, residenti nello Stato italiano:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • società semplici e soggetti equiparati;
  • il titolare effettivo.

La novità riguarda sostanzialmente quest’ultima tipologia che rientra tra i soggetti obbligati alla compilazione, assieme al possessore e al detentore delle attività estere.

Ma chi è il titolare effettivo?

Normalmente tale figura è rappresentativa della normativa antiriciclaggio ed è stata modificata per renderla omogenea anche ai fini della soggettività passiva per la compilazione di RW. Pertanto, è considerato titolare effettivo:

  • in caso di società:

a)   la persona fisica (o le persone fisiche) che possiede o che controlla un’entità giuridica attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale pari al 25% + 1 di partecipazione al capitale;

b)   la persona fisica (o le persone fisiche) che esercita il controllo sull’entità giuridica in modo diverso da quanto sopra specificato;

  • in caso di Fondazioni o Istituti giuridici (es. i Trust) che amministrano e distribuiscono fondi:

a)   la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria di non meno del 25% del patrimonio, sempre che i futuri beneficiari siano stati già determinati; le persone nel cui interesse principale agisce ed è istituita l’entità giuridica, in caso contrario;

b)   la persona fisica (o le persone fisiche) che  esercita un controllo pari al 25% + 1 sul patrimonio dell’entità giuridica.

IVIE e IVAFE

Sempre nell’ottica della semplificazione, il calcolo e la liquidazione delle imposte sul valore delle attività finanziarie  – IVAFE – e sul valore degli immobili detenuti all’estero  – IVIE – verranno effettuati nel medesimo quadro RW, in sostituzione delle Sezioni XV/A e XV/B del quadro RM.

Sanzioni

Novità anche per le sanzioni inerenti le violazioni degli obblighi di monitoraggio.

Sono istituite, infatti:

  • una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura tra il 3% e il 15% dell’importo non dichiarato;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura tra il 6% e il 30% dell’importo non dichiarato, se riguarda attività detenute in Paesi Black List;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258,00  se il quadro RW è presentato con un ritardo non superiore ai 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario.

Tali sanzioni sono applicabili a tutte le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione del quadro RW commesse e non ancora definite alla data del 4 settembre 2013, data di entrata in vigore della Legge Europea 2013.

Rita Martin – Centro Studi CGN