Novità CUD 2014

Mini IMU, IUC, TASI, TARI… In un mare di nuove imposte e sigle che ci apprestiamo a dover gestire con non poca confusione nel 2014, una delle poche conferme che ci rimane e che un po’ ci rassicura ab illo tempore  è  il CUD. Ecco quali sono le novità del CUD 2014 rispetto al modello dell’anno scorso.

La certificazione che i sostituti d’imposta devono rilasciare, entro il 28 febbraio 2014 ai propri sostituiti per certificare i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, corrisposti nel 2013, delle relative ritenute e delle detrazioni effettuate è stata approvata il 15 gennaio 2014.

Nel CUD 2014 ritroviamo alcune conferme come:

  1. l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate per l’incremento della produttività, ma nel nuovo limite reddituale di 40.000 euro per usufruire della detrazione, che deve essere riferito al reddito di lavoro dipendente del 2012 (Legge Finanziaria 2013 e D.P.C.M. 22 gennaio 2013);
  2. la quota di esenzione pari a 6.700 euro per i redditi dei “frontalieri”;
  3. le agevolazioni previste per i redditi dei lavoratori e lavoratrici dipendenti (in presenza dei requisiti di cui alla Legge n. 238 del 30 dicembre 2010) nonché docenti e ricercatori rientrati in Italia.

Altra novità di rilievo, e peraltro riscontrata anche nel modello 730, è la precisazione contenuta nelle istruzioni che i dati indicati nel CUD potranno essere trattati anche per l’applicazione del redditometro (di grande attualità), compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare.

Con riferimento agli eventi eccezionali da indicare al punto 11 della Parte A, i codici sono stati ridotti a 4 ed è stato introdotto l’apposito codice 2 per indicare la sospensione degli adempimenti tributari scadenti tra il 18 novembre 2013 e il 20 novembre 2013 per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio di comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi atmosferici del novembre 2013.

È la parte B del modello quella maggiormente interessata dalle modiche, consistenti in:

  1. Eliminazione delle due caselle 118 e 119 relative alla detrazione spettante al comparto sicurezza, la cui detrazione spetta fino al 2012, e le corrispondenti caselle 352 e 354 nella sezione dei compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata;
  2. Eliminazione delle due vecchie caselle 136 “Reddito al netto del contributo di perequazione” e 137 “Contributo di perequazione” dichiarato incostituzionale nella sentenza 216/2013 dalla Corte Costituzionale; le due caselle quindi ora sono relative al contributo di solidarietà;
  3. Indicata la corretta compilazione del CUD in presenza di contributi di previdenza complementare versati per i lavoratori di prima occupazione, ovvero: per i primi cinque anni vanno compilati solo i campi 122 e 124 mentre, negli anni successivi andranno compilati i campi 122, 123, 125 e 126;
  4. Inserito il nuovo punto 130 “Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2”, nel quale indicare gli oneri di cui all’art.10, comma 1, lett.d)-bis del Tuir, modificato dalla Legge di Stabilità del 2014, non dedotti dai punti 1 e 2 del CUD e che possono essere dedotti dal reddito complessivo in periodi d’imposta successivi o per i quali, in alternativa, si può presentare apposita istanza di rimborso secondo le modalità definite con decreto del MEF; il sostituto d’imposta deve utilizzare nelle annotazioni il nuovo codice CG per indicare la quota non dedotta che potrà poi essere utilizzata scegliendo tra le opzioni appena esposte;
  5. Inserimento nel rigo 131 ex 130 “Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d’imposta” anche degli oneri che usufruiscono della nuova detrazione del 24% ovvero le erogazioni liberali in favore delle Onlus e dei partiti e movimenti politici, che il sostituto d’imposta deve indicare in dettaglio nelle annotazioni con il nuovo codice AZ.

Altre novità hanno interessato le Tabelle presenti in Appendice: nella Tabella A (tabella contenente l’elenco dei codici degli oneri ai quali è riconosciuta la detrazione del 19%) sono stati  inseriti due nuovi codici 35 (erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato) e il codice 99 per gli altri oneri detraibili.

È stata creata la nuova Tabella B contenente l’elenco dei due nuovi codici 41 (erogazioni liberali a favore delle Onlus) e 42 (erogazioni liberali a favore dei partiti politici) per i quali è riconosciuta la detrazione del 24%.

Nella Tabella C, contenente la codifica delle Annotazioni, che i sostituti d’imposta sono tenuti ad utilizzare per fornire quelle informazioni che devono essere segnalate in presenza di particolari casistiche contraddistinte da specifici codici, trovano infine spazio altri nuovi codici:
ACda utilizzare per indicare le detrazioni spettanti per carichi di famiglia calcolate e rapportate al periodo di lavoro, in presenza di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare;
CC
da compilare sempre in presenza di più CUD non conguagliati contenenti contributi di previdenza complementare, per poter verificare che non vengano superati i limiti di deducibilità previsti da normativa degli stessi.

Annalisa Fedrigo – Centro Studi CGN