Compensazione libera anche per importi superiori a 15.000 euro?

Il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo 2012, indicato nell’Unico 2013, e utilizzato “parzialmente” in compensazione nel corso del 2013, può essere utilizzato “liberamente”?

La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto un nuovo limite per poter effettuare la compensazione dei crediti in materia di IRES  e IRPEF, prevedendo, analogamente a quanto disciplinato in materia di IVA,  l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità scatta per la compensazione di crediti di importo superiore a 15.000 euro, riguardanti imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP.

Tale disposizione presenta sia analogie che differenze rispetto alla equivalente normativa in materia di IVA?

In analogia a quanto previsto per la compensazione dei crediti IVA, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 574 della Legge di Stabilità 2014 riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale dei singoli crediti relativi alle richiamate imposte per importi superiori a 15.000 euro.

Tuttavia, contrariamente alle disposizioni che regolamentano la compensazione dei crediti IVA, dal 2014 la compensazione dei crediti derivanti da imposte dirette e IRAP, superiori a 15.000 euro, è ammessa anche senza la preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 574 della Legge di Stabilità 2014, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, “i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.

In quale caso, quindi, è possibile compensare “liberamente” il credito per importi superiori a 15.000 euro?

Nonostante i vincoli introdotti dalla disciplina in materia di compensazioni di crediti IRES e IRPEF, l’Amministrazione finanziaria ha ammesso l’utilizzo del credito residuo risultante dal 2012 senza che vi siano i predetti vincoli. In merito, ci si era chiesto se il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo 2012, indicato nell’Unico 2013, e utilizzato “parzialmente” in compensazione nel corso del 2013, poteva essere utilizzato senza le limitazioni previste dalla Legge di Stabilità 2014.

Considerato che i nuovi precetti normativi si applicano soltanto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, ne consegue che, per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, le limitazioni introdotte trovano applicazione con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità, oggetto di dichiarazione. Il “tetto” di 15.000 euro è, infatti, riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione.

Il contribuente, pertanto, potrà utilizzare il credito “maturato” nel 2012 “liberamente” fino al momento di presentazione della nuova dichiarazione e quindi entro il prossimo 30 settembre 2014. Ne deriva che, dal momento in cui il credito residuo relativo al periodo d’imposta 2012 confluisce nella dichiarazione annuale 2014, esso viene a tutti gli effetti “assorbito” nella suddetta dichiarazione annuale e, pertanto, solo da tale momento sarà assoggettato alle nuove disposizioni previste in tema di monitoraggio di crediti.

D’altronde, anche l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “analogamente a quanto già chiarito con la circolare 1/E del 15 gennaio 2010 in merito al controllo preventivo delle compensazioni dei crediti IVA, deve ritenersi che il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013”.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN