Beni in leasing: quale contratto? Quali norme fiscali?

La decisione di noleggiare un bene strumentale anziché acquistarlo porta alla scelta tra un contratto di leasing “operativo” oppure “finanziario”. Ma quali sono le considerazioni da fare prima di decidere? E qual è il trattamento fiscale?

Nello svolgimento di un’attività d’impresa o professionale, può nascere l’esigenza di acquisire un bene strumentale.  In alcuni casi però, il costo da versare in unica soluzione o in poche rate può essere eccessivo, considerato che la somma da impiegare per l’acquisizione del bene potrebbe essere destinata a soddisfare altre esigenze imprenditoriali/professionali.

La possibilità di disporre del bene strumentale pagandolo in un periodo di tempo medio-lungo prestabilito, può essere offerta, principalmente, dalla stipula di un contratto di leasing “operativo” o “finanziario”.

La scelta dell’una o dell’altra possibilità dipende dal tipo di necessità aziendale/professionale di usufruire del bene. In particolare:

Il contratto di leasing operativo:

  • è contraddistinto dall’esigenza di usufruire del bene per un periodo di tempo determinato e quindi, al pari di una locazione vera e propria, non prevede la possibilità dell’acquisto;
  • nella generalità dei casi, è stipulato con il produttore del bene (anche se potrebbe intervenire una società di leasing);
  • nella maggior parte dei casi prevede che i costi di assistenza, manutenzione del bene ed assicurativi siano compresi nel costo dei canoni periodici;
  • per le macchine d’ufficio (fotocopiatrici/fax) quasi sicuramente comprenderà il consumo del toner nel costo dei canoni periodici;
  • prevede generalmente che i canoni periodici siano d’importo uguale per tutta la durata;
  • nel suo corso e a richiesta del conduttore, potrà prevedere la sostituzione del bene strumentale.

Il contratto di leasing finanziario:

  • è contraddistinto dalla possibilità di acquistare il bene a fine locazione e pertanto i canoni periodici terranno conto del costo del bene e, sotto forma di interessi, dell’attività svolta dal soggetto locatore-finanziatore (la società di leasing);
  • generalmente il costo della locazione è composto da un maxi-canone iniziale e successivi canoni periodici d’importo uguale;
  • prevede il prezzo di riscatto del bene;
  • è stipulato con un intermediario finanziario, che acquisterà il bene strumentale dal fornitore scelto dall’utilizzatore;
  • i rischi connessi all’uso del bene sono a carico dell’utilizzatore.

Il trattamento fiscale dei due tipi di contratto, naturalmente, rispecchia la loro differenza sostanziale e quindi:

  • i canoni periodici (presumendoli tutti uguali) previsti in un contratto di leasing operativo saranno registrati per competenza in apposito sottoconto del mastro “Costi per godimento di beni di terzi” e la loro deducibilità fiscale avverrà, qualunque sia la durata contrattuale, rispettando il principio della competenza economica civilistica;
  • i canoni (iniziale e periodici) previsti in un contratto di leasing finanziario saranno ripartiti in misura uguale sulla base della durata (utilizzando la contabilizzazione dei risconti attivi) e registrati in apposito sottoconto del mastro “Costi per godimento di beni di terzi”. Inoltre per i soggetti che tengono la contabilità ordinaria, nei conti d’ordine si rileveranno i “Beni in leasing” e “Cedenti beni in leasing” che riporteranno il valore dei canoni a scadere al 31.12 dell’esercizio di riferimento. Un’apposita informazione dovrà essere fornita nella nota integrativa redatta dalle società di capitali. La deducibilità fiscale dei canoni periodici è regolata dall’art. 102 del TUIR, che per i contratti stipulati dal 1.1.2014, è stato modificato a favore delle aziende utilizzatrici.

Si deve precisare che la suddetta novità legislativa non ha effetto per i soggetti IAS/IFRS.

Ai fini IRAP la quota degli interessi passivi sui canoni periodici non è deducibile.

Volutamente, in quest’articolo non è stata considerata la possibilità di stipulare un contratto di lease-back. Si tratta di una tipologia contrattuale piuttosto rara, che consiste nella vendita di un bene (quasi sempre di elevato valore economico), da parte dell’azienda proprietaria a una società di leasing, che, a sua volta, lo concederà in locazione finanziaria alla stessa azienda venditrice.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo