Per gli immobili all’estero, l’IVIE sostituisce l’Irpef

Il rigo RL12 del modello Unico 2014 si rinnova. Vediamo come andrà compilato nel caso in cui il contribuente possieda immobili situati all’estero.

È bene innanzitutto ricordare che il rigo RL12 stabilisce che le regole specifiche di imposizione previste dal comma 2, art. 70 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), sono derogate dal comma 15-ter, art. 19 del D.L. n. 201 del 2011, secondo cui per gli immobili esteri non locati assoggettati a IVIE vige il principio di alternatività con l’Irpef.

Ne consegue che, il reddito dell’immobile soggetto a IVIE e non locato nel corso del 2013 ovvero il reddito del fabbricato all’estero adibito ad abitazione principale del soggetto residente in Italia deve essere indicato nella colonna 1 del rigo RL12 e successivamente riportato nel campo destinato agli altri redditi fondiari non imponibili (si consulti il rigo RN50 sia a colonna 2 che a colonna 3).

Rimane fermo il principio in base al quale “se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile a imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito”. In questo caso, secondo quanto precisato nella circolare n. 13/E del 2013, la compilazione dei righi sopra ricordati può essere omessa, salvo ricordarsi di compilare il modulo RW.

Deve essere compilata la colonna 2 del rigo RL12 se non è dovuta l’IVIE e nello Stato estero l’immobile non locato è tassato mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari. In tal caso, sarà necessario riportare il medesimo imponibile estero, al netto delle spese specifiche eventualmente riconosciute.

Analogamente al caso precedente, deve essere indicato nella colonna 2 del rigo RL12 il reddito derivante dagli immobili esteri locati anche se è dovuta l’IVIE e se lo Stato estero non qualifica il relativo reddito come imponibile.

In merito, va precisato che la modalità di tassazione varia a seconda della disciplina reddituale estera:

  • se il canone di locazione non è soggetto a imposta sui redditi nel Paese estero, deve essere riportato nel modello Unico l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  • se, al contrario, il canone locativo è assoggettato a imposizione nello Stato estero, nella colonna 2 del rigo RL12 va indicato l’ammontare netto dichiarato all’estero.

In merito, come precisato dall’Amministrazione finanziaria con le circolari n. 5/E del 2013 e 13/E del 2013, le disposizioni dell’articolo 70 del TUIR trovano applicazione con riferimento alla parte del periodo di imposta in cui l’immobile è stato locato per una sola parte dell’anno.

Infine si ricorda che, come disciplinato dall’art. 165 del TUIR, al contribuente spetta il relativo credito d’imposta qualora sia stata pagata un’imposta sul reddito all’estero da determinare a quadro CR.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN