Ultimi chiarimenti sui rimborsi superiori a 4.000 euro

Pochi, benedetti e subito. Si potrebbe sintetizzare così il successo che negli ultimi anni ha avuto il modello 730 rispetto al modello Unico. È bene ricordare, infatti, che i contribuenti che si avvalgono del modello “semplificato” ottengono nel giro di poco tempo il credito risultante dalla propria dichiarazione dei redditi a differenza di quanto avviene con il modello Unico, poiché il credito esposto nella dichiarazione verrà rimborsato ben più tardi. Ma cosa cambia con le nuove regole introdotte dalla Legge di Stabilità?

È bene ricordare, però, che da quest’anno, il contribuente che presenta il modello 730, e che vanta un credito superiore a 4.000 euro, riceverà il rimborso più tardi rispetto al consueto mese di luglio/agosto. Infatti, se il contribuente usufruisce di detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze d’imposta derivanti dagli anni precedenti, non otterrà subito il rimborso ma dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate effettui controlli formali sulla spettanza delle detrazioni e delle eccedenze d’imposta sopra indicate. Al riguardo, però, l’Erario ha promesso che entro sei mesi verrà effettuato il rimborso di quanto spettante.

Contrariamente a quanto si possa pensare, raggiungere la quota di 4.000 euro è meno complicato di quanto sembra. Si pensi, infatti, a un contribuente che, nel corso del 2013, abbia ristrutturato la propria abitazione e che abbia sostenuto un costo di 90.000 euro. Il contribuente, in tal caso, avrebbe diritto a una detrazione pari a 4.500 euro per la ristrutturazione.

La Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 586 e 587, che ha introdotto la suesposta restrizione prevede che l’Agenzia delle Entrate effettui “controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni”. Dal tenore letterale del testo normativo si ricaverebbe che i controlli, e quindi il ritardo nei rimborsi, riguarderanno a prescindere tutte le eccedenze superiori a 4.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con comunicato stampa del 10 giugno 2014 ha precisato che chi non ha carichi di famiglia o crediti relativi a precedenti periodi d’imposta non verrà coinvolto perché comunque non bisogna operare nessun controllo straordinario sulla sua dichiarazione. Questo significa che i rimborsi superiori ai 4.000 euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni o da interessi passivi sul mutuo prima casa, saranno sottoposti a controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente.

Facciamo un ulteriore esempio. Si supponga di avere un contribuente separato, con un reddito pari a 100.000 euro che, a seguito del provvedimento del giudice, eroghi all’ex coniuge 12.000 euro per ciascun anno. In tal caso il suo reddito complessivo verrà abbattuto, come previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) della somma corrisposta al coniuge e il contribuente risparmierà complessivamente 5.160 euro, pari al prodotto di 12.000 euro per l’aliquota marginale che, nel caso del contribuente in esame, è appunto pari al 43 per cento. Come per il caso precedentemente illustrato, anche per questo credito di importo superiore a 4.000 euro, il contribuente sarà rimborsato dall’Agenzia delle Entrate in un momento successivo rispetto ai tempi ordinari soltanto se nella dichiarazione ha anche richiesto la detrazione per familiari a carico e/o un’eccedenza Irpef relativa ad anni precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 10 giugno, ha rassicurato i contribuenti circa il rischio di vedersi rimborsato il credito vantato nella dichiarazione dopo molto tempo e, comunque, dopo i sei mesi previsti dalla norma per effettuare i soli controlli. In merito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti dall’Agenzia delle Entrate non più tardi di ottobre, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità”.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN