Uso della PEC nelle procedure concorsuali

Tutte le parti interessate in una procedura concorsuale possono comunicare tra loro avvalendosi della PEC e il curatore, entro 10 giorni dalla nomina, deve depositare la propria al Registro delle Imprese.

È stato il Decreto sviluppo (o crescita) bis 2012, ad apportare significative novità d’innovazione digitale nelle modalità di comunicazione fra tutte le parti interessate in una procedura concorsuale.

Le norme sono contenute nell’art. 17 del D.L. n. 179-2012, convertito nella L. n. 221-2012, in parte ulteriormente variate dalla Legge n. 228-2012 di Stabilità 2013.

Rinviando i particolari all’esame che ciascuno vorrà fare della nuove versioni della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267) e della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (D. Lgs. 8.7.1999 n. 270), in generale si può affermare che l’intervento normativo mira a privilegiare il canale di comunicazione tramite PEC rispetto alle modalità tradizionali già applicate.

In particolare, la Legge fallimentare è stata modificata:

  • all’art. 15, che riguarda il “Procedimento per la dichiarazione di fallimento” la cui novità del terzo comma si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013;
  • con l’inserimento dell’ art. 31 bis che tratta “Le comunicazioni del curatore” e che obbliga lo stesso a conservare i messaggi di PEC inviati e ricevuti, fino a due anni dalla chiusura della procedura;
  • all’art. 33 che riguarda la “Relazione al giudice e rapporti riepilogativi”;
  • all’art. 92 relativo all’“Avviso ai creditori e agli altri interessati”;
  • all’art. 93 che riguarda la “Domanda di ammissione al passivo”;
  • all’art. 95 che tratta del “Progetto di stato passivo e udienza di discussione”;
  • all’art. 97 che adesso riguarda la “Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo”;
  • all’art. 101 circa le “Domande tardive di crediti”;
  • all’art. 102 circa la “Previsione di insufficiente realizzo”;
  • all’art. 110 sul “Procedimento di ripartizione”;
  • all’art. 116 del “Rendiconto del curatore”;
  • all’art. 125 sull’ “Esame della proposta (di concordato) e comunicazione ai creditori”;
  • all’art. 129 che riguarda il “Giudizio di omologazione” (del concordato);
  • all’art. 143 che tratta del “Procedimento di esdebitazione”;
  • all’art. 171 per la “Convocazione dei creditori” nel concordato preventivo;
  • all’art. 172 sulle “Operazioni e relazione del commissario giudiziale”;
  • all’art. 173 che tratta della “Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura”;
  • all’art. 182 sui “Provvedimenti in caso di cessione di beni” nel concordato preventivo;
  • all’art. 205 circa la “Relazione del commissario” liquidatore nell’ambito della l.c.a.;
  • all’art. 207 circa la “Comunicazione ai creditori e ai terzi” da parte del commissario liquidatore;
  • all’art. 208 riguardante le “Domande dei creditori e dei terzi” nell’ambito della l.c.a.;
  • all’art. 209 che tratta della “Formazione dello stato passivo” nella procedura di l.c.a.;
  • all’art. 213 circa la “Chiusura della liquidazione” c.a.;
  • all’art. 214 relativa al “Concordato” nell’ambito della l.c.a..

Tra gli obblighi, si evidenzia che il curatore e i commissari (liquidatore e giudiziale nominato nell’ambito del concordato preventivo/amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza), entro dieci giorni dalla nomina, devono iscrivere il proprio indirizzo di PEC al Registro delle Imprese.

Tale disposizione (art. 17 c. 2 bis del Decreto sviluppo bis 2012) vige dal 1° gennaio 2013.

Le particolari decorrenze delle semplificazioni contenute nel decreto sviluppo bis 2012 sono previste ai commi 4 e 5 dell’art. 17 citato, ma si può dire che, escluse particolarità evidenziate, le disposizioni si applicano:

  • dal 19 dicembre 2012 oppure
  • dal 31 ottobre 2013

a seconda che nell’ambito delle procedure concorsuali, gli avvisi ai creditori e agli altri interessati, siano da effettuare oppure siano già stati effettuati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19.12.2012).

In ultimo, per le indicazioni operative, si cita la circolare n. 4-2012 emanata dall’autorevole Tribunale di Milano, subito dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto trattato.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò –  Palermo