I costi black list nei modelli Unico

La mancata esposizione dei costi black list negli appositi righi della dichiarazione dei redditi comporta la sanzione del 10% degli importi non indicati separatamente, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 50.000. Ecco le indicazioni per la corretta compilazione dei modelli.

Ai sensi dell’art. 110 commi da1 n. 10 al n. 12bis del D.P.R. 917-1986 (TUIR), le spese e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intrattenute con imprese / liberi professionisti residenti / localizzati nei Paesi black list:

  • non sono ammessi in deduzione;
  • vanno evidenziati in appositi righi dei modelli Unico.

In attesa di un decreto da emanarsi sulla base dell’art. 168 bis c. 1 del TUIR, i Paesi interessati da questa particolare disposizione sono quelli elencati nel D.M. 23.1.2002.

Le disposizioni citate trovano ragione nella presunzione di un intento elusivo al quale consegue l’indeducibilità fiscale di costi e spese, per la mancanza di un adeguato scambio d’informazioni con i Paesi black list.

Per spese e componenti negativi devono intendersi:

  • i costi d’acquisto per merci o per prestazioni di servizi;
  • gli ammortamenti;
  • le svalutazioni;
  • le perdite su crediti;
  • le minusvalenze;
  • gli interessi e gli oneri finanziari assimilati derivanti da transazioni aventi causa finanziaria;
  • ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list.

Quindi, per esempio, nel caso di acquisto di un bene ammortizzabile da un soggetto black list dovranno essere evidenziate, negli appositi righi della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta interessato, le relative quote di ammortamento.

Tuttavia, gli operatori italiani possono dedurre le spese sopra specificate se, preventivamente con apposito interpello antielusivo, oppure successivamente entro 90 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, dimostrano che:

  • l’impresa estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva;

oppure

  • le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

L’annotazione separata nei righi del modello Unico ha lo scopo di evidenziare all’Amministrazione Finanziaria le operazioni svolte con i Paesi black list, anche se esse sono state già inserite nell’apposito quadro BL del “Modello di comunicazione polivalente”.

Prima di passare all’indicazione dei righi dei modelli Unico da compilare, è bene chiarire che l’annotazione separata dell’importo dei costi e spese sostenuti nei rapporti con gli operatori residenti / localizzati nei Paesi black list andrà eseguita:

  • nell’apposito rigo delle variazioni in aumento per segnalarne l’ammontare ai sensi del c.10 dell’art. 110 del TUIR;
  • nell’apposito rigo delle variazioni in diminuzione per evidenziarne la deducibilità ai sensi del c. 11 dell’art.110 del TUIR e quindi la ricorrenza dell’effettivo svolgimento dell’attività/interesse economico/concreta esecuzione.

Per l’impostazione dei soli dati fiscali, che caratterizza la determinazione del reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata, nei quadri RG, sarà indicato il solo importo fiscalmente deducibile.

Qui di seguito riportiamo un esempio di compilazione, evidenziando un costo di euro 1.000 interamente deducibile per la ricorrenza degli elementi di cui sopra, riportandolo nei quadri RF e RG dei moduli Unico SC – SP e PF 2014.

 

MODELLO  UNICO SC – SP – PF  2014      QUADRO RF      RIGHI RF29 e RF52

RF29 e RF52

 

MODELLO UNICO SP – PF 2014     QUADRO RG    RIGO RG21

RG21

 

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo