Investire in beni strumentali conviene sempre di più

Possono beneficiare di un credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, a patto che gli acquisti siano effettuati  nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. A stabilirlo è l’art. 18, comma 1 del  D.L. n. 91 del 24 giugno 2014. Vediamo in dettaglio come fruire di tale agevolazione.

Il decreto stabilisce che:

  • l’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti di importo unitario superiore a 10.000 euro;
  • sono agevolabili gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi  inclusi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16.11.2007 (G.U. 21.12.2007, n. 296), con esclusione dei beni immateriali e dei beni immobili. Trattasi, in generale di investimenti in macchinari e attrezzature.

Rimangono quindi esclusi dall’agevolazione in esame gli investimenti effettuati per l’acquisto di beni usati.

Il credito d’imposta deve essere calcolato applicando la percentuale del 15 per cento all’ammontare delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella suddetta Tabella, realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Tuttavia, per le imprese che hanno iniziato l’attività prima del quinto anno, come sopra descritto, la media è quella che risulta dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta precedenti al 2014, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Per le imprese costituite dopo il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge) il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta.

Con particolare riferimento alle modalità con le quali le imprese potranno beneficiare dell’agevolazione, il comma 4 dell’art. 18 del citato D.L. n. 91 del 2014 stabilisce che il credito d’imposta  debba essere utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e che debba essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato.

Tale credito non potrà essere richiesto a rimborso e, pertanto,  potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24, senza applicazione dei limiti previsti dall’art. 1, co. 53, L. n. 244 del 24 dicembre  2007.

Il decreto, inoltre, prevede che la prima quota può essere utilizzata a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Pertanto, se l’acquisto dei beni strumentali è effettuato nel corso del 2014, la prima quota potrà essere utilizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni normative hanno, altresì, precisato che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irpef o IRES, della base imponibile ai fini Irap sebbene, come sopra ricordato,  debba essere  indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi d’imposta nei quali è utilizzato.

Il credito d’imposta può essere revocato se:

  • l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
  • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario dell’agevolazione. Si precisa, però, che il trasferimento dei beni è precluso entro il termine previsto per l’accertamento, e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Nei casi sopra descritti,  se viene accertata un’indebita fruizione del credito in esame, anche se parziale, l’Amministrazione Finanziaria provvederà al recupero del credito, maggiorato degli interessi e delle relative sanzioni.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN