La gestione INPS per i venditori porta a porta

Il venditore porta a porta, anche se esercita la sua attività in modo saltuario, è assoggettato all’iscrizione INPS. Ma non sempre: vediamo quando e come.

L’incaricato delle vendite a domicilio, c.d. venditore porta a porta, è una particolare figura di prestatore d’opera che si limita a recarsi al domicilio del compratore per l’esibizione di campionari o cataloghi e a riceve l’ordine di acquisto senza provvedere alla consegna contestuale del bene venduto. Per l’esercizio di tale attività non è richiesta né abitualità né continuità e il compenso è determinato in una provvigione sul venduto.

Tali contribuenti sono considerati lavoratori occasionali nel caso in cui il loro reddito, al netto della deduzione forfetaria del 22% a titolo di spese di produzione, non superi l’importo netto di Euro 5.000,00 (Euro 6.410,25 lordo). In tal caso essi non sono tenuti all’apertura della partita IVA, non applicano l’imposta sul venduto e non sono nemmeno obbligati all’apertura della posizione INPS.

Il committente applica sul reddito percepito una ritenuta a titolo d’imposta e pertanto essi non devono indicare il reddito percepito nella dichiarazione reddituale.

Nel caso in cui il reddito netto annuo percepito sia di importo superiore a Euro 5.000,00 essi sono obbligati all’apertura della posizione INPS, iscrivendosi alla Gestione separata, e al pagamento dei relativi contributi sul reddito eccedente tale importo.

Ad esempio, se un incaricato delle vendite a domicilio percepisce in un anno un ammontare di provvigioni pari a Euro 12.000,00, il calcolo da effettuare sarà il seguente:

Provvigioni lorde                   Euro   10.000,00

Detrazione forfetaria 22%     Euro     2.200,00

Imponibile                             Euro     7.800,00

Soglia d’esenzione               Euro     5.000,00

Imponibile netto                    Euro     2.800,00 su cui saranno calcolati i contributi INPS

I contributi, calcolati in base alle aliquote stabilite per la Gestione separata INPS, devono essere versati dal committente secondo le modalità e i termini stabiliti per i collaboratori coordinati e continuativi, cioè entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo CXX o C10. Il contributo è suddiviso per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente.

Ricordiamo che, da punto di vista fiscale, nel caso in cui venga superata la soglia di reddito pari a Euro 5.000,00, il contribuente deve:

  • Aprire la posizione IVA richiedendo l’attribuzione della partita IVA
  • Emettere fattura per gli importi percepiti e applicare l’IVA
  • Tenere le scritture contabili previste dalla normativa IVA
  • Presentare la dichiarazione IVA autonoma, non dovendo indicare i redditi percepiti in Unico

Se la soglia viene superata in corso d’anno, il venditore diviene soggetto passivo IVA dalla prima operazione che comporta il superamento di tale limite ed ha 30 giorni di tempo per aprire la posizione IVA.

Nel caso in cui  il venditore sia in possesso di partita IVA e nel corso dell’anno non superi la soglia del reddito minimo di Euro 5.000,00 non perde la sua soggettività passiva ed è comunque soggetto agli adempimenti IVA sopra descritti.

Rita Martin – Centro Studi CGN