Costituzione e cessazione dell’impresa familiare

Quali sono le caratteristiche dell’impresa familiare e come viene disciplinata? Come avvengono la sua costituzione e cessazione? La risposta in questo articolo.

L’impresa familiare è regolata fiscalmente dall’art. 5 comma 4 del TUIR che dispone la forma in cui deve essere costituita, gli effetti fiscali che conseguono a seconda della tempistica in cui essa si costituisce, la quota massima di attribuzione degli utili ai familiari.

L’impresa familiare conserva la natura individuale in capo all’imprenditore nonostante sia costituita da più soggetti.

È stato l‘art. 230 bis del codice civile a sancire, dal 20 settembre 1975 (data della riforma del diritto di famiglia), i principi e le regole dell’impresa familiare.

I soggetti che possono partecipare sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore, e quindi: i genitori, i figli e i loro figli (cioè i nipoti dell’imprenditore) e i loro rispettivi figli (cosiddetti pronipoti); i nonni e i bisnonni, i fratelli e le sorelle e i loro figli (cioè i nipoti dell’imprenditore), gli zii fratelli e sorelle dei genitori; i suoceri e i generi e le nuore, i cognati.

I soggetti che prestano continuativamente e, per la norma fiscale, anche prevalentemente, attività lavorativa nell’impresa familiare partecipano, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, non solo agli utili (e quindi senza alcun obbligo in caso di perdita) ma anche agli incrementi dell’azienda (compreso l’avviamento).

Per questo motivo, ritengo che nel caso in cui l’ingresso del familiare avvenga in un tempo successivo all’inizio dell’attività d’impresa, sia buona norma che il titolare rediga un bilancio particolareggiato che sarà da considerarsi “di partenza”, al fine della valutazione dei successivi incrementi aziendali.

L’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 917 – 1986, richiede la costituzione dell’impresa familiare con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anteriore all’inizio del periodo d’imposta, dal quale risulti il nominativo dei familiari partecipanti, l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, e la sottoscrizione di tutti i componenti (compreso il titolare).

A questo proposito, la circolare del Ministero delle Finanze n. 98/E del 17 maggio 2000, p. 1.5.3., ha precisato che occorre distinguere due ipotesi:

  • quella in cui l’impresa sia già esistente e successivamente, nel corso dell’anno, venga enunciata la conduzione della stessa sotto la forma di impresa familiare;
  • quella in cui l’attività sia iniziata “ex novo” nel corso dell’anno sotto forma di impresa familiare.

Nel primo caso, l’atto, se formalizzato in data anteriore all’inizio dell’attività in forma d’impresa familiare, avrà effetto fiscale a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto di enunciazione.

Nel secondo caso, l’atto, conformemente a quanto espresso dall’Amministrazione finanziaria con circolare n.40 del 19.12.1976, potrà produrre effetti fiscali dal periodo stesso, sempre che esso risulti posto in essere contestualmente all’inizio dell’attività e sia debitamente registrato nel termine fisso ordinario stabilito dalle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

Il reddito dell’impresa familiare può essere attribuito ai familiari dell’imprenditore, limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei  redditi di quest’ultimo.

Ogni anno, nella rispettiva dichiarazione dei redditi:

  • l’imprenditore indicherà le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari nonchè l’attestazione che le stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente;
  • ciascun familiare attesterà di avere prestato la sua attività di lavoro nell’impresa, in modo continuativo e prevalente .

La cessazione dell’impresa familiare non deve essere formalizzata in un atto notarile ma, a mio parere, è opportuno provare la circostanza attraverso un documento avente data certa (che se redatto in forma di corrispondenza potrà essere ottenuto da un ufficio postale, con il pagamento di un normale francobollo).

Dott. Rag. Giuseppina Spanò –  Palermo