Tax free per gli stranieri: facile applicare lo sgravio dell’IVA

Nell’art. 38 quater del D.P.R. n. 633-1972 è previsto lo sgravio dell’IVA per i soggetti privati, domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, che acquistano beni per un importo complessivo superiore a Euro 154,94. Di seguito, le condizioni e le due alternative per attuarlo.

Le condizioni contemplate dall’art.38 quater, per fare ottenere agli stranieri lo sgravio dell’IVA sono le seguenti:

  1. i beneficiari devono essere soggetti privati ed avere il domicilio o la residenza fuori dalla Comunità europea;
  2. deve trattarsi di cessioni di beni d’importo, IVA compresa, superiore a Euro 154,94 (non sono contemplate le prestazioni di servizi – Risoluzione Dir. AA.GG. e cont. Trib. n. VII – 15 – 453 – del 11.8.1994);
  3. la cessione dei beni deve avvenire nell’ambito del commercio al minuto (infatti sulla base della Risoluzione Dir. AA.GG e cont. Trib. n. 126/E-VII-15-130278 del 7.9.1998, lo sgravio dell’IVA non è ammesso se la vendita è effettuata da un grossista);
  4. i beni acquistati devono essere destinati all’uso personale o familiare (ed es. abbigliamento, oreficeria, alimentari, giocattoli, telefonia – Risoluzione Dir. AA.GG. e cont. Trib. n. 58/E-VII-15-363 dell’11.4.1997);
  5. l’operazione commerciale deve essere fatturata (non è valido il solo scontrino fiscale) ai sensi dell’art. 21 D.P.R. n. 633-1972;
  6. la fattura deve contenere, prima di ottenere il visto doganale, anche l’indicazione degli estremi del passaporto dell’acquirente;
  7. i beni acquistati devono essere trasportati fuori dal territorio della Comunità europea, nei bagagli al seguito del turista straniero (è ammissibile anche il trasporto debitamente documentato, nel bagaglio non accompagnato cioè quello affidato alla compagnia aerea e che verrà ritirato agli arrivi merci – Circ. Dip. Dogane n. 280/D-V-2913-V-SD del 3.12.1998);
  8. il predetto trasporto deve avvenire entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  9. la fattura d’acquisto, vistata dall’Ufficio doganale di uscita dalla Comunità europea nei termini di cui sopra, deve essere restituita all’esercente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Il predetto art. 38 quater, ai commi 1 e 2, contempla la possibilità di emettere la fattura con differenti modalità e precisamente:

  1. SENZA IVA riportando l’indicazione della non imponibilità dell’art. 38-quater D.P.R. n. 633-1972. Ciò comporta che se l’acquirente non restituirà nei tempi dovuti i documenti regolarmente vistati dalla Dogana, l’esercente dovrà emettere una nota di variazione in aumento della fattura originaria, per il recupero dell’IVA. L’importo di quest’ultima, in teoria è dovuta dal cittadino straniero, in pratica confluirà tra l’IVA a debito dell’esercente che la sopporterà se non riuscirà a riscuoterla dal cliente.
  2. CON IVA. In questo caso, al ricevimento della fattura originaria, regolare nel visto d’uscita dal territorio della Comunità europea e nella tempistica, l’esercente provvederà ad emettere nota di variazione per l’IVA per l’avveramento della situazione contemplata dal predetto art.38 quater. L’esercente provvederà a trasmettere la somma al cliente straniero con le modalità concordate all’atto della transazione commerciale.

Nella dichiarazione IVA le due ipotesi trovano la seguente esposizione:

  1. FATTURA EMESSA SENZA IVA: l’importo della fattura deve essere indicato nel rigo VE32 – Altre operazioni non imponibili . Nel caso in cui la restituzione della fattura avvenisse con delle imperfezioni tali da non potere mantenere i requisiti di non imponibilità art. 38 quater, l’importo dell’IVA della nota di variazione sarà esposto con segno positivo nel rigo VE24, in modo da confluire nel totale dell’IVA a debito.
  2. FATTURA EMESSA CON IVA: l’importo della fattura deve essere indicato distintamente per l’imponibile e per l’IVA, nei righi da VE20 a VE22. Nel caso in cui la resituzione della fattura avvenisse regolarmente e quindi con i requisiti prescritti dall’art.38quater, l’importo della nota di variazione dell’IVA sarà indicato, con segno negativo, nel rigo VE24, in modo da confluire nel totale dell’IVA a debito.

Nell’uno e nell’altro caso, ove le note di variazione dovessero essere emesse nell’anno d’imposta successivo a quello di emissione della fattura, l’IVA sarà indicata nel corrispondente rigo VE24 del modello di dichiarazione 2015.

L’ultima notazione tecnica: le operazioni art. 38 quater non influiscono sulla norma generale della detraibilità dell’IVA e quindi, sebbene considerate non imponibili, a questo fine sono assimilate a quelle imponibili.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo